Cassazione Penale, Sentenza n. 29954/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi in Cassazione sono stati diretti contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parte, aveva riformato la decisione di primo grado. MUZIO contestava: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (esame del teste Ferrari) ai sensi dell'art.603 c.p.p.; 2) la qualificazione della sua condotta come partecipazione ad associazione finalizzata all'importazione di stupefacente, sostenendo di aver operato esclusivamente come broker professionale per imbarcazioni e non nell'ambito di un vincolo associativo stabile; 3) l'insussistenza di riscontri alle dichiarazioni di chiamata in correità e alle intercettazioni che lo collegherebbero alle importazioni (capo C); 4) il mancato riconoscimento della partecipazione di minima importanza per l'importazione contestata. NASTI contestava in particolare la statuizione di confisca di euro 200.000 ritenuta corrispettivo del suo ruolo di skipper: 1) deduceva l'illegittimità della confisca perche il reato principale si era estinto per prescrizione e quindi non poteva sussistere una pronuncia implicita sulla responsabilità; 2) denunciava carenza di motivazione e mancati riscontri alla dichiarazione del collaboratore Bernini circa la pattuizione e la consegna di quella somma (art.192 c.p.p. e relativi criteri di riscontro); 3) criticava i riscontri invocati a sostegno della sua responsabilità per l'importazione del 2013 e la presunta affidabilità del collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondato il ricorso di MUZIO Maurizio, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del vincolo associativo e sul suo ruolo stabile di reperimento, allestimento e manutenzione dei natanti, nonché sulla partecipazione al reato finale (capo C). Per MUZIO è stata confermata la condanna in sede civile di spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. Quanto a NASTI Davide, la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 200.000 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame, con particolare riguardo alla mancanza di motivazione e di riscontri idonei sulla pattuizione e corresponsione del presunto prezzo del reato. Gli altri profili di responsabilità accertati in sede di merito non sono stati integralmente annullati: l'annullamento ha riguardato la misura patrimoniale e non la complessiva ricostruzione fattuale con cui la Corte d'Appello aveva qualificato alcune condotte.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
art.73, art.74 comma 7, art.80 comma 2
L'art.73 regola i delitti relativi al traffico di stupefacenti; per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente che la condotta del singolo rientri nel programma criminoso dell'associazione. L'art.74 comma 7 consente l'assunzione della qualifica di collaboratore da parte di un coimputato (richiamata in merito alla chiamata in correità di Bernini). L'art.80 comma 2 riguarda circostanze aggravanti legate al quantitativo: la loro esclusione ha inciso sulla qualificazione e sulla valutazione temporale della prescrizione.
Codice di procedura penale
art.603 comma 2; art.192 comma 3; art.191; art.499; art.616
Art.603 c.p.p.: disciplina i limiti per la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto perché il teste de relato non era prova sopravvenuta e il contributo sarebbe stato meramente esplorativo. Art.192 c.p.p.: richiede riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie; la Corte ha sottolineato l'obbligo motivazionale e di riscontro quando la confisca si fonda su sommarie dichiarazioni di correi. Art.616 c.p.p.: visto in relazione alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende. Art.191 e art.499 citati in riferimento ai limiti della valutazione delle prove testimonali e della loro attendibilità.
Codice Penale
art.114; art.240 comma 2, n.1 (richiamato art.240 comma 1 n.1)
Art.114 c.p.: attenuante della partecipazione di minima importanza; la Corte ricorda che per riconoscerla non basta una minore efficacia causale, serve un ruolo marginale e trascurabile. Art.240 c.p.: disciplina la confisca del prezzo o del profitto del reato; la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. LUCCI) consente la confisca anche se il reato si è estinto per prescrizione a condizione che vi sia stata precedente pronuncia di condanna e che gli accertamenti sostanziali rimangano immutati nei successivi gradi.
Giurisprudenza di legittimità (richiami)
Sez. Un. n.31617 del 26/06/2015 (LUCCI); altre massime citate in motivazione
I principi di legittimità richiamati precisano limiti e condizioni per la rinnovazione istruttoria in appello, per la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore e per la compatibilità della confisca del prezzo del reato con la declaratoria di prescrizione: è necessario che l'accertamento sostanziale della responsabilità e della natura del bene da confiscare restino integri.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico può essere ritenuta anche per chi svolge attività professionali apparentemente lecite (es. broker, manutentore di natanti) se il contributo è stabile, consapevole e agevola il programma criminoso; non rileva che il partecipante non condivida personalmente gli utili o non assuma il rischio diretto del traffico.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) è eccezionale: deve riguardare elementi nuovi o essere decisiva per la valutazione complessiva; il giudice d'appello può legittimamente ritenere superflua l'escussione se gli atti appaiono sufficienti per decidere.
- Le dichiarazioni di un collaboratore/coimputato (etero-accusatorie) richiedono riscontri esterni e motivazione puntuale ai fini della loro utilizzazione probatoria: se da tali dichiarazioni dipende una misura ablativa (es. confisca del prezzo), il giudice deve indicare i riscontri che collegano il fatto alla persona del chiamato.
- La confisca del prezzo o del profitto del reato può essere disposta anche se il reato principale è estinto per prescrizione, ma solo se esiste una pronuncia di condanna precedente e gli accertamenti essenziali sulla responsabilità e sulla natura del bene sono rimasti inalterati nei gradi successivi; in sua assenza la misura patrimoniale va adeguatamente motivata e documentata.
- Per il riconoscimento della circostanza attenuante di minima importanza è necessario dimostrare che il contributo del reo sia di efficacia causalmente trascurabile rispetto all'evento: una mera minore efficacia rispetto ad altri partecipanti non è sufficiente.
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