Sentenza n. 620/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per “Lavoro Subordinato” n. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dal Questore di Vibo Valentia a seguito di condanna penale definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, soggiornante in Italia dal 2011 e titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca disposta dal Questore dopo una condanna definitiva alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis c.p. e per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai sensi dell'art. 3, n. 8, della legge n. 75/1958. Ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe applicato un automatismo ostativo senza accertare l'attuale pericolosità sociale, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 8 CEDU per il mancato bilanciamento con il lungo radicamento in Italia e con i legami familiari rappresentati dalla moglie e dalla figlia minore, nonché la sproporzione della revoca rispetto alla durata del soggiorno, alla pregressa stabilità lavorativa e al positivo percorso riabilitativo e carcerario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha riconosciuto che, per i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la revoca non può fondarsi sul solo dato della condanna penale, ma richiede una valutazione della pericolosità sociale e un bilanciamento motivato tra gravità dei reati e situazione personale, familiare e lavorativa dello straniero. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto che la Questura avesse svolto, seppure sinteticamente, una valutazione non automatica, valorizzando la natura dei reati come indice di scarso grado di integrazione sociale e di non propensione al rispetto delle leggi e delle regole fondamentali della convivenza civile. I reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione sono stati considerati di particolare gravità, lesivi di diritti fondamentali della persona e della sicurezza pubblica, nonché connotati da elevato allarme sociale. Tale gravità è stata ritenuta sufficiente a rendere prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza anche senza una più analitica illustrazione della prevalenza rispetto ai legami familiari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, l'unità familiare, il positivo comportamento carcerario e l'ammissione al lavoro non sono stati ritenuti idonei a modificare il giudizio di bilanciamento. Il provvedimento è stato quindi ritenuto esente dai vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la particolarità e delicatezza della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero ... per reati inerenti ... la libertà sessuale ... o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
La disposizione individua reati ostativi all'ingresso e al soggiorno; nel caso dei soggiornanti di lungo periodo non opera, secondo il giudice, come automatismo assoluto, dovendo essere coordinata con una valutazione della pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero
La perdita dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno consente la revoca del permesso; l'esercizio del potere deve comunque rispettare la tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo e il necessario bilanciamento degli interessi.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare deve essere considerata nel giudizio di bilanciamento, ma non prevale necessariamente sull'interesse alla sicurezza pubblica quando siano stati commessi reati di particolare gravità e allarme sociale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta in via automatica per il solo fatto dell'esistenza di una condanna penale, ma richiede una valutazione della pericolosità sociale attuale e un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la durata del soggiorno nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Nel bilanciamento richiesto per la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, la motivazione può essere anche sintetica quando riguardi condanne per reati di particolare gravità e allarme sociale, purché renda riconoscibile la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e l'assenza di un automatismo applicativo.
- La violenza sessuale e lo sfruttamento della prostituzione possono essere valutati come reati di elevato allarme sociale, tali da giustificare la prevalenza dell'interesse alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse dello straniero alla conservazione del soggiorno, anche in presenza di radicamento familiare e territoriale.
- La tutela dell'unità familiare, il positivo comportamento carcerario, l'ammissione al lavoro e il decorso del tempo dalla commissione del reato non escludono necessariamente la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo quando la gravità oggettiva delle condotte mantenga prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza.
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