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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10673/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, contestando la correttezza del ragionamento probatorio e, in particolare, l'uso della motivazione per relationem da parte della Corte di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specificità, perché non si confrontava in modo effettivo con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e non indicava in concreto in che modo la motivazione di merito avesse oltrepassato i limiti consentiti dalla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. La doglianza sulla motivazione per relationem è stata considerata meramente assertiva, perché non accompagnata da un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza di appello, che peraltro conteneva un autonomo apparato motivazionale anche sull'individuazione dell'imputato quale autore del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, sia interna sia per mancato confronto con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non è specifico quando si risolve in una critica generica o apparente, priva di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura alla motivazione per relationem non è sufficiente se si limita ad affermarne l'illegittimità in astratto: occorre indicare in concreto perché, nel caso specifico, il rinvio abbia occultato una mancanza di motivazione su questioni dedotte in appello.
  • La specificità del motivo va valutata anche in termini estrinseci: la critica è inammissibile se non si misura con la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza di appello presenti un autonomo apparato argomentativo, il ricorrente deve confrontarsi con esso puntualmente, non essendo sufficiente contestare in modo generico il solo richiamo alla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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