Ordinanza n. 1235/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Crotone
Esito
La controversia
La fondazione ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 627 del 24 ottobre 2023, notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale il 31 ottobre 2023. Il decreto non è stato opposto entro il termine di quaranta giorni e il 20 dicembre 2023 ne è stata dichiarata l'esecutorietà. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'azienda sanitaria non aveva pagato le somme dovute. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che la notificazione del 31 ottobre 2023 potrebbe non essere idonea a far decorrere il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, poiché a quella data il decreto ingiuntivo non costituiva ancora titolo esecutivo, non essendone stata disposta la provvisoria esecutività. Inoltre, non risultano ulteriori notificazioni del decreto ingiuntivo, quale titolo esecutivo, successive alla scadenza del termine per l'opposizione, eseguite presso l'indirizzo dell'Azienda risultante dal registro PP.AA.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità dell'azione di ottemperanza, precisando che il decorso di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché la prima notificazione riguardava un decreto non ancora esecutivo e non risultano ulteriori notificazioni del titolo esecutivo, il Collegio ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per depositare una memoria sulla questione rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione di un titolo esecutivo e il suo decorso costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta contro una pubblica amministrazione; la condizione è rilevabile anche d'ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa, prima della decisione.
Massime di principio
- Il decorso di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione di un titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione.
- La notificazione di un decreto ingiuntivo non ancora esecutivo non è idonea, ai fini dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In assenza di una notificazione successiva del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, il termine di 120 giorni non può ritenersi decorrente dalla notificazione originaria del decreto non provvisoriamente esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 365/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 366/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 1385/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →