Sentenza n. 38/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del TAR L’Aquila n. 365 del 22 luglio 2025 emessa nel giudizio n. 50/2025 RG.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 365/2025, che gli aveva ordinato di concludere il procedimento relativo all'esecuzione di un ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un edificio danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, aveva chiesto al Comune l'esecuzione di un ordine di demolizione del 22 gennaio 2007, riguardante opere abusive realizzate dall'altro comproprietario. La demolizione era necessaria per consentire gli interventi di riparazione dell'edificio. A fronte dell'inerzia comunale, la ricorrente aveva già ottenuto la sentenza n. 365/2025, con cui il TAR aveva ordinato al Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento entro trenta giorni. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.: la sentenza n. 365/2025 era esecutiva e il Comune permaneva inerte rispetto all'obbligo di concludere il procedimento relativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione. Il ricorso è stato accolto e il Prefetto de L'Aquila è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delegare un funzionario dotato delle necessarie competenze. Il commissario dovrà compiere, a carico e spese del Comune inadempiente, tutte le attività necessarie a dare piena attuazione alla sentenza, concludendo il procedimento di demolizione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
tutti i requisiti previsti dall’articolo 112, comma 2, del codice del processo amministrativo
La disposizione consente l'attuazione del giudicato quando la sentenza è esecutiva e l'amministrazione permane inerte nell'adempimento dell'obbligo imposto dal giudice.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e della nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando una sentenza esecutiva abbia imposto all'amministrazione di concludere un procedimento entro un termine determinato e l'amministrazione rimanga inerte oltre tale termine.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche attribuendogli la facoltà di delegare un funzionario competente.
- Il commissario ad acta deve compiere tutte le attività necessarie per la piena attuazione del dictum giudiziale entro il termine fissato dal giudice; i relativi oneri possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
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