Sentenza n. 14607/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato, a mezzo PEC, in data 13 marzo 2025, con il quale è stata disposta “ai sensi dell’art. 8 decreto 31 luglio 1998 e art, 3, comma 4, d.p.r. 322/1998, la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 05 luglio 2023 nei confronti dell’Intermediaria -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-), tipo utente -OMISSIS- – Iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili Sezione A”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, incluso il processo verbale di constatazione del 30 ottobre 2024, ivi richiamato; b) di ogni altro atto anche endoprocedimentale, preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, connessa alle irregolarità riscontrate nell’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni, gestione delle deleghe e assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca dell’abilitazione Entratel, deducendo: carenza assoluta di motivazione e violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento richiamasse genericamente un processo verbale di constatazione senza adeguata motivazione autonoma; violazione della proporzionalità, eccesso di potere per travisamento e violazione del principio di legalità e tipicità, assumendo che la revoca fosse la sanzione massima e fosse stata disposta senza un definitivo accertamento tributario o penale e sulla base di valutazioni relative a una presunta frode; violazione del contraddittorio procedimentale per omesso esame delle osservazioni presentate; illegittima esclusione automatica dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e violazione del principio di gradualità sanzionatoria, per mancata applicazione di misure alternative o intermedie; violazione dell’affidamento e difetto di istruttoria, in ragione dell’assenza di dolo o colpa grave, di un danno erariale effettivo e della natura meramente formale delle irregolarità; violazione del principio di unicità della sanzione e del ne bis in idem amministrativo. L’Amministrazione aveva contestato numerose e reiterate violazioni: uso e conservazione irregolare delle credenziali Entratel; omesso rilascio e conservazione di documenti relativi alle dichiarazioni; tardiva trasmissione di dichiarazioni; irregolarità nella gestione delle deleghe e dei modelli F24; violazioni nella trasmissione di comunicazioni IVA; mancata comunicazione della sospensione dall’Albo; apposizione del visto di conformità dopo l’esclusione dall’elenco dei professionisti abilitati; omessi controlli e omessa conservazione della documentazione necessaria al rilascio dei visti, anche con riferimento a crediti fiscali di importo rilevante.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, che richiamava per relationem il processo verbale di constatazione individuandone i contenuti essenziali, illustrando le violazioni più gravi, indicando un caso concreto di credito IRPEF manifestamente sproporzionato rispetto ai compensi e alle ritenute risultanti dalle banche dati e ricostruendo l’iter procedimentale e l’esame delle osservazioni della professionista. Ha giudicato legittima la revoca ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998 e dell’art. 8 del decreto 31 luglio 1998, rilevando che le violazioni erano gravi e ripetute. In particolare, l’apposizione di visti dopo l’esclusione dall’elenco dei professionisti abilitati, l’omesso svolgimento dei controlli propedeutici al visto e la condivisione delle credenziali Entratel con collaboratori non formalmente designati erano condotte idonee a compromettere l’affidabilità professionale e, quanto alle credenziali, costituivano autonomamente causa di revoca. Il giudice ha escluso la necessità di un previo accertamento tributario o penale definitivo: le violazioni possono essere accertate e valutate dall’Agenzia delle entrate nel procedimento amministrativo, in contraddittorio con l’interessata. Ha respinto la censura sull’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento aveva esaminato e confutato le osservazioni, anche mediante motivazione per relationem. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’esclusione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità, trattandosi di atto diverso da quello impugnato; ha comunque escluso che l’ordinamento imponesse una gradualità sanzionatoria, poiché la disciplina prevede, per le gravi o ripetute irregolarità, la revoca dell’abilitazione e non misure alternative o intermedie. Ha ritenuto irrilevanti l’assenza di dolo, colpa grave o danno erariale effettivo, essendo sufficiente il venir meno dell’affidabilità richiesta a chi svolge un’attività di interesse pubblico e pone in essere condotte anche solo potenzialmente pregiudizievoli. Ha infine respinto il motivo sul ne bis in idem, non essendo stata individuata un’ulteriore sanzione duplicativa; la sospensione delle deleghe F24 è stata qualificata come misura inibitoria preventiva, non sanzionatoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 [...] sono abilitati dall’Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità [...]
La disposizione attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere-dovere di revocare l’abilitazione quando siano commesse gravi o ripetute irregolarità; la disciplina non prevede misure sanzionatorie alternative o intermedie.
art. 8, comma 1, decreto 31 luglio 1998
L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. [...] h) mancato rispetto dell’art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza [...]
Le gravi e ripetute inadempienze consentono la revoca dell’abilitazione Entratel; la violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza relativi alle credenziali costituisce causa autonoma di revoca.
art. 11 decreto 31 luglio 1998
Impone obblighi relativi all’utilizzo e alla conservazione delle credenziali di accesso; la loro concessione a collaboratori non formalmente designati viola gli obblighi di riservatezza e sicurezza.
artt. 3, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem, e rispettoso del contraddittorio procedimentale; l’art. 21-nonies non imponeva gli adempimenti prospettati dalla ricorrente rispetto alla revoca dell’abilitazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio è soddisfatto quando l’amministrazione esamina e confuta le osservazioni dell’interessato, anche mediante rinvio motivato alle repliche contenute negli atti istruttori.
art. 21, comma 3, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate della sospensione dall’Albo costituisce una delle violazioni contestabili nell’ambito della valutazione dell’affidabilità dell’intermediario.
art. 35, comma 3, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
L’apposizione del visto di conformità presuppone lo svolgimento dei controlli e la conservazione della documentazione idonea a dimostrarne la corretta esecuzione.
art. 2, comma 2, d.m. n. 164/1999
Rileva ai fini degli obblighi di controllo e conservazione della documentazione connessi al rilascio del visto di conformità.
art. 37, commi 49-ter e 49-quater, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
La sospensione delle deleghe F24 contenenti compensazioni a rischio è una misura inibitoria preventiva, diretta a evitare o limitare gli effetti di un illecito tributario, e non una sanzione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Ha consentito la rinnovazione della notifica del ricorso affetta da nullità.
Massime di principio
- La revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel è legittima quando l’intermediario abbia commesso gravi o ripetute irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, nella gestione delle credenziali o nell’assistenza fiscale, valutate complessivamente dall’Amministrazione finanziaria.
- La condivisione delle credenziali Entratel con collaboratori non formalmente designati come gestori o operatori incaricati viola gli obblighi di riservatezza e sicurezza e può costituire autonomamente causa di revoca dell’abilitazione.
- L’apposizione del visto di conformità dopo l’esclusione dall’elenco dei professionisti abilitati e l’omesso svolgimento dei controlli propedeutici al visto sono condotte idonee a compromettere l’affidabilità professionale dell’intermediario e a giustificare la revoca dell’abilitazione Entratel.
- La revoca dell’abilitazione Entratel non richiede che le violazioni siano state previamente accertate con un definitivo provvedimento tributario o penale: è sufficiente che siano accertate e valutate dall’Amministrazione nel procedimento amministrativo, nel rispetto del contraddittorio, e non siano adeguatamente confutate dall’interessato.
- Ai fini della revoca dell’abilitazione Entratel non è necessario dimostrare un intento fraudolento, il dolo o la colpa grave dell’intermediario né un danno erariale effettivo; rileva il venir meno dell’affidabilità richiesta per lo svolgimento di un’attività di interesse pubblico, anche quando le condotte siano potenzialmente pregiudizievoli.
- La disciplina della revoca dell’abilitazione Entratel, in presenza delle gravi o ripetute irregolarità previste dalla legge, non impone l’applicazione preventiva di misure alternative o intermedie, poiché la revoca costituisce la misura normativamente prevista.
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