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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per l’ottemperanza - alla sentenza di questo T.A.R. n. 2366 del 19 luglio 2021; - alla sentenza di questo T.A.R. n. 79 del 4 gennaio 2024; e per l’annullamento del verbale del sorteggio effettuato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comunicato alle parti a mezzo PEC il 19.02.2024, ed eseguito il 20.02.2024, mediante il quale venivano individuati due professori ordinari quali componenti della commissione giudicatrice deputata al rinnovo delle relative procedure concorsuali; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - del sorteggio dei due nuovi commissari di concorso con ogni conseguente statuizione in merito; - del decreto del Rettore dell’Università di Catania, n. 3208 del 24-25 luglio 2024, mediante il quale è stata nominata una nuova commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario – settore scientifico-disciplinare BIO/03 “Botanica Ambientale e Applicata – presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (ex Facoltà di Agraria), pubblicato nella G.U.R.U. 4^ serie speciale n. 69 del 27/08/2024; nonché per la nomina di un commissario “ad acta”.

Giustizia amministrativa202400714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: verbale del sorteggio dei commissari e decreto di nomina della nuova commissione giudicatrice per una procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha proposto ricorso in ottemperanza alle sentenze del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2366 del 19 luglio 2021 e n. 79 del 4 gennaio 2024, contestando il sorteggio, comunicato il 19 febbraio 2024 ed effettuato il 20 febbraio 2024, dei due professori ordinari destinati a comporre la commissione giudicatrice incaricata del rinnovo della procedura concorsuale. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il sorteggio dei nuovi commissari e il decreto rettorale n. 3208 del 24-25 luglio 2024, recante la nomina della nuova commissione per la valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare BIO/03, nonché è stata chiesta la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. La fissazione della camera di consiglio per la decisione sul merito del ricorso in ottemperanza al 26 marzo 2026 ha escluso, secondo il Collegio, la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. L’ordinanza non decide il merito dell’ottemperanza né la legittimità del sorteggio e della nomina della commissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo cautelare, la prossimità della decisione di merito può escludere il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, quando la definizione ravvicinata della controversia renda non necessario sospendere provvisoriamente gli effetti degli atti impugnati.
  • Il rigetto della domanda cautelare fondato sull'assenza del periculum in mora non comporta una decisione sul merito dell'azione di ottemperanza né sulla legittimità degli atti adottati dall'amministrazione in esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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