Ordinanza n. 2968/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, restituzione somme per decadenza dagli incentivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici con richiesta di restituzione delle somme
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE concernente la decadenza dagli incentivi e la restituzione delle somme, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento; viene esaminata soltanto la domanda cautelare. Il TAR ha rilevato che non sono stati dedotti in modo specifico l'irreparabilità e l'attualità del periculum in mora, anche considerando l'entità della somma richiesta e l'assenza di iniziative concrete o esecutive del GSE in relazione alla pretesa creditoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente dimostrati il carattere attuale e irreparabile del periculum in mora. In particolare, la richiesta economica e la mancanza di iniziative concrete o esecutive da parte del GSE escludevano, allo stato, una situazione cautelare sufficientemente attuale e irreversibile. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la deduzione specifica dei presupposti cautelari; nella fattispecie è stata negata per l'insufficiente allegazione dell'attualità e dell'irreparabilità del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non deduca specificamente l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio paventato.
- La mera esposizione a una pretesa restitutoria pecuniaria, in assenza di iniziative concrete o esecutive dell'amministrazione, non dimostra di per sé un periculum in mora attuale e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- La reiezione dell'istanza cautelare per carenza del periculum non comporta la decisione sul merito dell'impugnazione, con regolazione delle spese riservata alla sentenza definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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