Sentenza n. 3439/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1192 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento delle somme richieste aveva soddisfatto le pretese dei ricorrenti. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, ritenuto parte virtualmente soccombente, liquidandole in 800 euro oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto. Ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1192 del 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1192 del 2025. Prima dell'udienza camerale, hanno depositato una memoria attestante l'avvenuto pagamento delle somme loro dovute. La pretesa sostanziale azionata in ottemperanza è stata pertanto integralmente soddisfatta.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata chiesta l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata definitivamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata parte virtualmente soccombente e condannata alle spese, nonostante la sopravvenuta soddisfazione della pretesa principale.
- La distrazione delle spese processuali a favore dei difensori è ammissibile quando questi si dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 93 c.p.c.
Come è indicizzato
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