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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31937/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione come conseguenza del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle cartelle relative a riprese tributarie e difetto di giurisdizione per la cartella relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada; la CTR aveva poi rigettato l’appello, confermando, per quanto qui rileva, la correttezza della notifica delle cartelle. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato un’istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio, allegando la domanda di definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sulla quantificazione dovuta, il pagamento dell’importo indicato e un provvedimento di sgravio. La Corte ha quindi esaminato la sopravvenuta definizione agevolata e la rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la parte ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio, e che alla rinuncia era seguita la comunicazione dell’esattore. La decisione non entra nel merito dei motivi di ricorso. È stata esclusa la pronuncia sulle spese, ritenute assorbite, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato come base dell’istanza di rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    indicato come norma processuale che consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia o, nei casi previsti, per estinzione ex lege

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016

    norma sulla definizione agevolata/rottamazione delle cartelle, la cui adesione con impegno a rinunciare al giudizio ha determinato l’estinzione

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio si è concluso per estinzione sopravvenuta e non per integrale conferma della decisione impugnata o ordinaria inammissibilità

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di definizione agevolata con pagamento integrale del debito rateizzato, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere

  • Cass., Sez. 3, 10.2.2017, n. 3542

    richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere

  • Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18289

    richiamata a conferma dell’orientamento sull’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si chiuda per estinzione/cessazione sopravvenuta

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata delle cartelle e deposita rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto; se la definizione è accompagnata dal pagamento integrale del debito rateizzato, può altresì ravvisarsi la cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione, in presenza dei presupposti della definizione agevolata previsti dalla normativa speciale, assorbe ogni esame nel merito delle censure proposte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo di cassazione non si conclude con rigetto, conferma integrale o ordinaria inammissibilità, ma con estinzione o cessazione sopravvenuta della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, non occorre provvedere sulle spese di lite se esse risultano assorbite dalla sopravvenuta definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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