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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202303840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile e infondato il ricorso contro tre provvedimenti di condono edilizio rilasciati dal commissario ad acta in favore di proprietari controinteressati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre provvedimenti di condono edilizio rilasciati dal commissario ad acta in favore di proprietari di immobili confinanti. In primo grado aveva dedotto la violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati, il difetto di istruttoria e la violazione di norme procedimentali, lamentando anche la violazione degli artt. 3, 9 e 10 della l. 241/1990, l'eccesso di potere, l'omessa comparazione degli interessi e l'astratta insuscettibilità di sanatoria delle opere. Il TAR aveva ritenuto irregolare la notificazione del ricorso alle controinteressate, dichiarando il ricorso inammissibile, ma aveva comunque esaminato e respinto nel merito le censure. In appello sono stati dedotti errori in procedendo e in iudicando, violazione degli artt. 37, 41, 44, 63 e 64 c.p.a., della l. 890/1982 e del d.lgs. 71/2011, travisamento delle risultanze istruttorie, difetto dei presupposti e violazione dell'art. 112 c.p.c.; sono stati inoltre riproposti i motivi di merito non esaminati, relativi alla motivazione, alla partecipazione procedimentale, all'istruttoria, alla comparazione degli interessi e alla mancata verifica della condonabilità delle opere. L'appellante contestava anche la data di realizzazione degli abusi, sostenendo che fossero successivi all'imposizione del vincolo paesaggistico del 1970, e lamentava la violazione delle distanze legali.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure relative alla notificazione effettuata presso l'immobile, rilevando che, anche qualora la notifica fosse nulla, il TAR avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione ai sensi dell'art. 44 c.p.a., invece di dichiarare l'inammissibilità senza consentire la sanatoria del vizio. Tuttavia, non è stato disposto l'annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a., perché il TAR aveva comunque esaminato compiutamente il merito e il ricorso era infondato. Nel merito, non è stata provata la violazione delle distanze minime: la documentazione catastale e planivolumetrica non consentiva di ricostruire con precisione le distanze dai confini né la successione temporale delle costruzioni, e la relazione tecnica preannunciata non era stata depositata. In ogni caso, la violazione delle distanze tra privati non impedisce, di per sé, il rilascio del condono, poiché condono e sanatoria incidono sui rapporti pubblicistici tra amministrazione e proprietario dell'abuso, lasciando impregiudicati i diritti dei proprietari confinanti, da far valere davanti al giudice ordinario. Per opere realizzate circa quarant'anni prima, eventuali servitù relative alle minori distanze avrebbero potuto essere usucapite. È stata inoltre ritenuta non provata la realizzazione delle opere dopo il vincolo paesaggistico del 1970, anche alla luce della sentenza penale passata in giudicato che aveva accertato la data del 1966. Il certificato di agibilità del 1970 non è stato considerato prova decisiva della conformità urbanistico-edilizia, avendo finalità diverse, connesse all'igiene, alla salubrità e alla sicurezza dell'edificio. Le spese del grado sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 44 c.p.a.

    Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione, ove la parte abbia fatto quanto possibile per eseguirla; la mancata rinnovazione non giustifica automaticamente la definizione in rito se il giudice ha comunque esaminato il merito in modo compiuto.

  • art. 105 c.p.a.

    L'annullamento con rinvio al primo giudice non è necessario quando il giudice di primo grado, pur avendo erroneamente dichiarato l'inammissibilità, abbia comunque esaminato e deciso compiutamente il merito e il riesame non possa modificare l'esito sostanziale della controversia.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Le garanzie di accesso alla giustizia e di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione impongono di valorizzare i vizi formali processuali solo quando essi pregiudichino effettivamente il giusto processo e la paritaria valutazione delle ragioni delle parti.

  • artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, partecipazione, istruttoria e comparazione degli interessi sono infondate quando non sia dimostrata una carenza concreta dell'istruttoria o della motivazione del provvedimento di condono.

  • l. 326/2003

    Il condono edilizio può essere rilasciato anche in presenza di contestate distanze inferiori ai minimi legali, senza pregiudicare i diritti civilistici dei proprietari confinanti.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione a una distinta sanatoria successiva per opere minori, non costituente oggetto decisivo del presente giudizio.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione del ricorso impone, in linea generale, al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione quando la parte abbia posto in essere un'attività notificatoria idonea a dimostrare il diligente esercizio del diritto di azione; tuttavia, se il giudice ha comunque esaminato compiutamente il merito e il ricorso risulta infondato, non occorre annullare la sentenza con rinvio quando la rinnovazione del giudizio non potrebbe arrecare una tutela sostanziale ulteriore.
  • La violazione delle distanze legali tra costruzioni o dai confini non impedisce, di per sé, il rilascio del condono edilizio, poiché il condono regola i rapporti pubblicistici tra amministrazione e responsabile dell'abuso e non incide sui diritti dei proprietari confinanti, che restano tutelabili davanti al giudice ordinario mediante le azioni previste dall'ordinamento civile.
  • Il proprietario che impugna un titolo edilizio o un condono per violazione delle distanze deve fornire allegazioni specifiche e un principio di prova idoneo a ricostruire le concrete distanze dai confini e la sequenza temporale delle costruzioni; la sola documentazione catastale o planivolumetrica, se non consente tale ricostruzione, non è sufficiente.
  • Il certificato di agibilità non prova, di per sé, la piena conformità urbanistico-edilizia dell'edificio, poiché gli accertamenti che ne precedono il rilascio perseguono finalità diverse, relative all'igiene, alla salubrità e alla sicurezza dell'immobile.
  • La contestazione della data di realizzazione dell'abuso deve essere sorretta da elementi probatori specifici; un accertamento contenuto in una sentenza penale passata in giudicato può costituire il fondamento della ricostruzione temporale dell'opera nel procedimento di condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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