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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16233/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio a un’istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere la restituzione di somme trattenute, nel 2015, a titolo di addizionale del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78/2010 su emolumenti variabili (bonus) corrisposti da un sostituto d’imposta operante nel settore finanziario. In primo grado il ricorso era stato respinto perché ritenuti sussistenti i presupposti soggettivo e oggettivo dell’imposta; in appello la decisione era stata ribaltata con riconoscimento del diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 33 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato il comma 2-bis come mera specificazione della base imponibile, senza cogliere che la modifica normativa aveva eliminato il requisito dell’eccedenza dei bonus oltre il triplo della parte fissa della retribuzione. Il contribuente ha resistito eccependo anche giudicato esterno, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, osservando che il giudicato invocato non era sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata e, comunque, che un arresto sul piano della pura interpretazione giuridica della norma non può passare in giudicato autonomamente dalla decisione sul caso concreto. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia, richiamando il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti di imprese del settore finanziario, l’addizionale del 10% si applica sulla parte eccedente l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario il superamento del triplo della parte fissa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Il comma 2-bis, introdotto nel 2011, per i bonus e le stock options dei dirigenti di imprese del settore finanziario, fa operare l’addizionale del 10% sulla sola eccedenza rispetto alla parte fissa della retribuzione, senza richiedere anche il superamento del triplo della parte fissa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011

    Ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010.

  • L. n. 111/2011

    Norma di conversione del d.l. n. 98/2011, richiamata quale fonte della modifica legislativa.

  • art. 33 d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010

    La Corte ribadisce il principio interpretativo già espresso in precedenza sull’ambito applicativo dell’addizionale del 10% ai bonus e alle stock options del settore finanziario.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo se sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata; inoltre, le mere argomentazioni di interpretazione giuridica della norma, ove non si traducano in un capo decisorio autonomo sul caso concreto, non acquistano autonoma efficacia di giudicato.
  • Nel settore tributario, l’interpretazione di una disposizione fiscale già affermata da una precedente decisione non vincola altro giudice come giudicato autonomo, se resta un passaggio argomentativo strumentale alla decisione.
  • Per i compensi variabili corrisposti a dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario, l’addizionale del 10% prevista dall’art. 33 d.l. n. 78/2010 si applica, per effetto del comma 2-bis, sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza bisogno che la parte variabile superi il triplo della parte fissa.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su un’interpretazione della norma incompatibile con il testo risultante dalla modifica legislativa e con il consolidato orientamento di legittimità, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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