Sentenza n. 845/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore in possesso di un nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto alla richiesta, presentata già dal febbraio 2024 per il tramite della società datrice di lavoro, di fissazione di un appuntamento e di formalizzazione della domanda di visto di ingresso. L'Amministrazione ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. Il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 rendeva non più giustificabile la sospensione del nulla osta; lo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli doveva quindi concludere, in un senso o nell'altro, il procedimento di conferma previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024 entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, doveva procedere alla conseguente convocazione del ricorrente entro ulteriori 15 giorni dalla ricezione del provvedimento dello Sportello unico. Le Amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è fondato quando sussistono un obbligo di provvedere e un'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Prevede la sospensione e il procedimento di conferma del nulla osta; secondo il TAR, la sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere definita dallo Sportello unico per l'immigrazione entro un termine ragionevole.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Impone allo Sportello unico per l'immigrazione di concludere il procedimento di conferma del nulla osta, in senso positivo o negativo, entro il termine fissato dal giudice.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando l'amministrazione è tenuta a concludere un procedimento e l'inerzia si protrae oltre il termine previsto o, in mancanza di un termine puntuale, oltre un termine ragionevole.
- La sospensione legislativamente prevista di un procedimento amministrativo non legittima un'inerzia indefinita: decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire il procedimento con un provvedimento espresso, anche di contenuto negativo.
- Quando il rilascio di un visto di ingresso presuppone la previa definizione di un procedimento di conferma del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, il giudice può ordinare anzitutto a tale ufficio di concludere il procedimento e, successivamente, all'autorità diplomatica di convocare il richiedente entro un termine decorrente dalla ricezione della relativa determinazione.
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