Sentenza del 20/01/2017 n. 1533 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché decidesse nuovamente la controversia conformandosi al principio affermato e regolasse le spese di tutti i gradi di giudizio. La Cassazione non ha deciso nel merito dell'accertamento fiscale, ma ha corretto l'errata rimessione al primo giudice.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato la decisione di primo grado e rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale per l'integrazione del contraddittorio, ritenendo necessario il litisconsorzio tra la società di persone e i suoi soci. La censura riguardava la violazione degli artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché il contraddittorio era già integro fin dall'origine: la società e i soci erano infatti tutti parti del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina il litisconsorzio necessario nel processo tributario. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il contraddittorio tra la società di persone e i suoi soci fosse già stato correttamente instaurato.
Disciplina i casi di rimessione della controversia al giudice di primo grado. La rimessione non era giustificata perché non sussisteva una carenza originaria del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative al reddito delle società di persone imputato per trasparenza ai soci, società e soci devono partecipare al giudizio quando la decisione incide unitariamente sulla posizione di tutti.
- Se tutti i soggetti necessari sono già parti del processo, il giudice non può rimettere la causa al primo grado per una presunta integrazione del contraddittorio.
- La violazione delle regole sul litisconsorzio deve essere concreta e non può essere affermata quando il contraddittorio risulta già integro sin dall'inizio.
- La cassazione della sentenza per un errore processuale comporta normalmente il rinvio al giudice competente, senza che la Corte di cassazione decida necessariamente il merito dell'accertamento fiscale.
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