Sentenza n. 712/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti relativi alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d. lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di completamento dell’intervento PNRR - M5C2 - INV. 2.1 - C_219-C - Interventi di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde” (CUP G18I21000870005 - CIG B8F72F4EF9): 1. Verbale di gara n. 3 del 1° dicembre 2025, con cui la Commissione di gara ha approvato la graduatoria definitiva e ha proposto l’aggiudicazione in favore della società Ottavi Costruzioni s.r.l.; 2. Verbale di gara n. 2 del 1° dicembre 2025, nella parte in cui la Commissione, dopo aver convalidato in autotutela la soglia di anomalia nella misura del 29,91%, ha disposto l’esclusione automatica della società odierna ricorrente, senza procedere alla valutazione delle giustificazioni dalla stessa prodotte; 3. Verbale di gara n. 1bis del 24 novembre 2025 e della successiva rettifica del medesimo verbale, con cui la Commissione ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia, fissandola prima al 28,90428% e, successivamente, al 29,91%; 4. Comunicazione del RUP del 24 novembre 2025, ore 13:25, limitatamente alla parte in cui indica una soglia di anomalia (28,90%) poi rettificata, ma per il resto quale atto presupposto che ha ingenerato il legittimo affidamento della ricorrente circa l’attivazione del contraddittorio ex art. 110 d.lgs. 36/2023; 5. Verbale di gara n. 1 del 21 novembre 2025, nella parte in cui non è stato cristallizzato l’esito del calcolo della soglia di anomalia, originariamente determinata al 33,32%; 6. Disciplinare di gara, in particolare: - del paragrafo 20 (“Verifica delle offerte e anomalia”), nella parte in cui introduce una clausola ambigua e contraddittoria circa le modalità di gestione delle offerte anomale, non chiarendo il rapporto tra la verifica in contraddittorio ex art. 110 e l’esclusione automatica ex art. 54 del d.lgs. 36/2023; - del paragrafo 4 (“Oggetto dell’appalto, importo”), nella parte in cui la tabella delle lavorazioni indica la medesima categoria (OG1) sia come prevalente che come scorporabile, determinando un’assoluta indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto e violando le norme sulla qualificazione; 7. Comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 (ore 11:10), trasmessa ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023; 8. Determinazione dirigenziale n. 224 - R.G. n. 1393 del 16 dicembre 2025, recante l’aggiudicazione della procedura di gara in favore di Ottavi Costruzioni s.r.l.; 9. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la Determina di aggiudicazione efficace, qualora medio tempore intervenuta; e per l’accertamento del diritto della società Impregetal s.r.l. a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e subentro della ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione automatica dalla gara per offerta ritenuta anomala e aggiudicazione dell'appalto a un'altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, offerente in una procedura aperta per lavori di rigenerazione urbana, aveva presentato un ribasso del 33,02%. Dopo il primo calcolo della soglia di anomalia, fissata al 33,32%, l'offerta risultava non anomala e la ricorrente si collocava virtualmente al primo posto. A seguito della rilevazione di un errore materiale nel foglio di calcolo, la stazione appaltante ricalcolava la soglia, prima al 28,90428% e poi al 29,91%, facendo rientrare l'offerta della ricorrente tra quelle anomale. Il RUP aveva inizialmente richiesto le giustificazioni ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, ma la commissione, dopo aver rettificato la soglia, disponeva l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 36/2023, senza esaminare le giustificazioni prodotte. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 e dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza; violazione dell'art. 54 e della lex specialis, per illegittima applicazione dell'esclusione automatica dopo l'avvio del contraddittorio; erronea interpretazione del meccanismo del taglio delle ali e violazione dei principi di tassatività, proporzionalità e favor partecipationis; violazione delle norme sull'autotutela, per errore sui presupposti, travisamento, carenza istruttoria e difetto di motivazione; in via subordinata, nullità o illegittimità della lex specialis per l'errata indicazione delle categorie SOA e l'indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto; nonché violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023, poiché si trattava di un appalto di lavori di importo inferiore alla soglia europea, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con 88 offerte ammesse e senza interesse transfrontaliero certo. In presenza di tali presupposti, la stazione appaltante era tenuta ad applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto anche dal disciplinare, senza procedere alla verifica ordinaria ex art. 110. La richiesta di giustificazioni era quindi un errore procedurale, che la stazione appaltante poteva correggere in autotutela mediante il successivo verbale, indipendentemente dalla qualificazione formale dell'intervento come convalida ex art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990. La rettifica della soglia è stata ritenuta una mera correzione dell'errore materiale di calcolo e la successiva esclusione automatica conforme alla legge e alla lex specialis. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, poiché l'affidamento della ricorrente riguardava l'applicazione di una procedura erroneamente avviata e contrastante con la disciplina applicabile. Il motivo subordinato relativo alle categorie SOA è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse, una volta ritenuta legittima l'esclusione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per insussistenza dell'illiceità e dell'ingiustizia del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in € 8.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 36/2023
nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque
Quando ricorrono cumulativamente i presupposti normativi, la stazione appaltante deve prevedere e applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale; non dispone di una scelta alternativa tra il meccanismo automatico e la verifica ordinaria ex art. 110.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica ordinaria della congruità dell'offerta non trova applicazione quando ricorrono i presupposti dell'esclusione automatica obbligatoria prevista dall'art. 54.
Allegato II.2 d.lgs. 36/2023, Metodo A
Il metodo previsto dalla lex specialis per il calcolo della soglia di anomalia deve essere applicato secondo le regole dell'allegato; l'errore materiale nel calcolo può essere rettificato dalla stazione appaltante.
art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
La soglia europea rilevante per gli appalti di lavori è stata utilizzata per verificare la sussistenza del presupposto dell'art. 54.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
La legittimità della rettifica procedurale è stata valutata in concreto, indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto come convalida.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina dell'autotutela, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il principio di buona fede e tutela dell'affidamento non protegge l'affidamento riposto nell'applicazione di una procedura erronea e contrastante con legge e lex specialis.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione di esclusione.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande non accolte.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati nel provvedimento quali norme processuali applicabili al giudizio in materia di appalti.
Massime di principio
- Quando un appalto di lavori o servizi, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, è sotto soglia europea, privo di interesse transfrontaliero certo e presenta almeno cinque offerte ammesse, la stazione appaltante deve applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023, in deroga alla verifica ordinaria ex art. 110.
- L'avvio erroneo del subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 non impedisce alla stazione appaltante di correggere il procedimento e applicare successivamente l'esclusione automatica obbligatoria prevista dall'art. 54, quando quest'ultima sia imposta dalla legge e dalla lex specialis.
- Non sussiste un affidamento tutelabile dell'operatore economico sulla prosecuzione di una procedura di verifica dell'anomalia avviata erroneamente dalla stazione appaltante in contrasto con i presupposti normativi dell'esclusione automatica.
- La rettifica di un errore materiale nel calcolo della soglia di anomalia è legittima quando consente di applicare correttamente il metodo previsto dalla legge di gara e non costituisce una nuova valutazione discrezionale delle offerte.
- Una volta accertata la legittimità dell'esclusione dalla gara, la censura subordinata relativa ad altri vizi della lex specialis diviene improcedibile per difetto di interesse alla riedizione della procedura.
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