Ordinanza n. 1027/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di revoca sanzionatoria della concessione e nota recante intimazione di sgombero della struttura entro cinque giorni
Esito
La controversia
L’associazione sportiva ha impugnato la determina comunale di revoca sanzionatoria della concessione della struttura, nonché la nota contestualmente trasmessa con cui veniva intimato lo sgombero entro cinque giorni. Ha chiesto l’annullamento degli atti, anche previa concessione di misura cautelare, deducendo vizi non ulteriormente specificati nell’ordinanza. In sede cautelare, il TAR aveva rilevato che il provvedimento appariva plurimotivato e che risultavano prima facie alcuni gravi inadempimenti, tra cui la mancata presentazione dei rendiconti per il 2024 e il 2025 e la mancata corresponsione del costo dell’utenza elettrica in violazione dell’art. 4 della concessione. Il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza cautelare di primo grado, ha disposto la sollecita fissazione del merito e ha evidenziato la necessità di approfondire il principale inadempimento posto a fondamento della revoca, consistente nella mancata esecuzione delle opere di miglioria che l’associazione avrebbe dovuto realizzare entro il 15 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Considerato il mancato deposito, da parte delle parti, della documentazione e delle memorie previste dall’art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza di merito, e richiamato il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a., ha disposto un’istruttoria. Il Comune dovrà depositare una relazione documentata e chiarificatrice sull’esecuzione delle opere di miglioria che dovevano essere realizzate dall’associazione entro il 15 marzo 2026. Contestualmente, l’associazione dovrà dichiarare se permanga l’interesse alla decisione del ricorso. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della ricorrente. Ogni pronuncia sul ricorso è stata sospesa e l’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 24 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misura cautelare anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare urgente proposta dalla ricorrente; l’ordinanza non decide nel merito specifico della sua applicazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione del merito in primo grado ex art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato dal Consiglio di Stato quale fondamento della fissazione sollecita dell’udienza di merito a seguito della riforma della precedente ordinanza cautelare.
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 1 c.p.a.
Il principio giustifica l’acquisizione officiosa di una relazione amministrativa documentata, necessaria per chiarire il principale fatto controverso prima della decisione.
art. 73 c.p.a.
documentazione e delle memorie ex art. 73 c.p.a.
Il mancato deposito degli atti difensivi e documentali in vista dell’udienza di merito concorre a rendere necessario lo svolgimento di incombenti istruttori.
art. 4 della concessione
mancata corresponsione del costo dell’utenza elettrica in violazione dell’art. 4 della concessione
La clausola concessoria è indicata come parametro dell’obbligo economico asseritamente violato; l’ordinanza non ne svolge un’interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando la definizione del merito dipende dall’accertamento di un fatto controverso e rilevante, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dell’amministrazione, sospendendo ogni pronuncia sul ricorso e fissando una nuova udienza.
- Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale consente al giudice amministrativo di adottare incombenti istruttori necessari a chiarire il presupposto fattuale principale dell’atto impugnato, anche dopo la fase cautelare.
- In presenza di una possibile sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, il giudice può richiedere alla parte ricorrente una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell’interesse prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →