Cassazione Penale, Sentenza n. 1785/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: censura della sentenza della Corte d'appello per carenza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, nonché violazione del principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). In particolare, il ricorrente contestava la credibilità di alcuni testimoni (Di Nezza e D'Andrea) per presunti legami o inimicizie verso la persona offesa; lamentava l'assenza di un accertamento peritale grafologico che attribuisse le sottoscrizioni apocrife direttamente alla sua mano nonostante la presenza di perizie contrastanti (perizie di parte e perizia d'ufficio, incluse consulenze disposte in diversi giudizi) e deduceva che la Corte avrebbe fatto valutazioni ipotetiche e congetturali, senza escludere alternative spiegazioni senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha motivato che la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato e motivato la scelta di ritenere attendibile la perizia della dott.ssa Cristina D'Andrea (che aveva concluso per il carattere apocrifo delle sottoscrizioni) rispetto ad altre consulenze, e che tale valutazione è rimessa al giudice di merito purché motivata, come avvenuto. Ha inoltre ritenuto logico e sufficiente il ragionamento che, pur in mancanza di prova che le firme fossero materialmente state apposte dalla mano dello Zangrilli, la riconducibilità delle falsificazioni a lui era dimostrata dal consolidato quadro fattuale (gestione in prima persona dell'attivita' e delle finanze dell'impresa del D'Amico, accesso alla corrispondenza, deleghe, dichiarazioni testimoniali, documenti e comportamenti) e pertanto la condanna non richiedeva un ulteriore accertamento attributivo della mano. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della credibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione, ritenuta presente. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge). La sentenza di merito (condanna di primo grado e conferma in appello della responsabilità per truffa pluriaggravata, falsità in titoli di credito e sottrazione di corrispondenza, con pena già irrogata) rimane impregiudicata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio della motivazione e nullità). Il ricorrente le ha invocate per censurare la motivazione della Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della condanna fondata oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente ha sostenuto la violazione di tale principio; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente dimostrato la responsabilità anche con valutazioni logico-circostanziali integrate dalla perizia grafologica.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
art. 61, n. 7 e n. 11, cod. pen.
Riferimento alle circostanze aggravanti contestate in primo grado (menzionate nella motivazione della condanna); utilizzate nel computo della pena in primo grado e confermate in appello.
Massime di principio
- La scelta tra perizie contraddittorie è rimessa al giudice di merito: la Corte può preferire una perizia rispetto ad altre purché motivi adeguatamente la scelta. Per ribaltare tale scelta in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi logici o omissivi nella motivazione, non semplici contrasti fra periti.
- Non è sempre necessario che una perizia accerti l'attribuzione materiale di una firma alla mano dell'imputato se il quadro probatorio complessivo (accesso, gestione dei conti, deleghe, comportamenti e testimonianze) consente una riconducibilità logica e univoca dell'illecito all'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
- La credibilità dei testimoni è valutazione di merito: la Cassazione controlla solo la congruità e la logicità della motivazione che ha portato a ritenere attendibili o inattendibili le dichiarazioni testimoniali. Allegazioni generiche di inimicizia o legami non specificati sono inadeguate a superare la valutazione del giudice di merito.
- Per chi impugna una sentenza per contrasto tra consulenze tecniche, è strategico indicare puntualmente i profili tecnici e logici in cui la perizia scelta sarebbe errata o contraddittoria; le censure vaghe o generiche sono destinate a essere respinte.
- Quando si prospetta un'ipotesi alternativa (concorso di terzi o diversa responsabilità), è necessario proporre elementi probatori concreti e motivati che rendano tale ipotesi plausibile; ipotesi speculative senza supporto probatorio difficilmente pregiudicano una motivazione che ricostruisca un quadro indiziario coerente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1743/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1744/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1749/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1753/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →