Cassazione Penale, Sentenza n. 14733/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in riesame, aveva confermato le misure cautelari applicate in primo grado: arresti domiciliari per i primi tre e obbligo di dimora per il quarto. Il motivo unico e comune di doglianza era il difetto o la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui le misure erano state mantenute senza tener conto dell'eliminazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione) e dello stato di incensuratezza degli indagati, che avrebbero dovuto ridurre la gravità della situazione cautelare.
La decisione
I ricorrenti hanno dichiarato per iscritto, con atto depositato il 19 gennaio, la rinuncia ai ricorsi. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per effetto della rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissando la somma in 3.000 euro per ciascuno, ritenendo che non fosse provata alcuna assenza di colpa nella determinazione della rinuncia e rilevando una carenza di diligenza.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, cod. pen.
Riferimento all'aggravante collegata al reato associativo; nel provvedimento impugnato si era tenuto conto della sua eliminazione operata in precedenti atti della Corte di cassazione, fatto che i ricorrenti invocavano per la revisione delle misure cautelari.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilita del ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi dopo la rinuncia formale.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la norma non distingue le cause dell'inammissibilità, sicché la rinuncia comporta normalmente l'applicazione della sanzione salvo prova dell'assenza di colpa del ricorrente.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio che l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve risultare provata; in mancanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 616.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5 n. 28691/2016, Sez. 6 n. 26255/2015, Sez. 4 n. 16425/2015)
Precedenti che confermano l'applicabilità della sanzione pecuniaria anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia, salvo prova di assenza di colpa o causa non imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la Corte non decide il merito delle doglianze.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente provi l'assenza di colpa o una causa non imputabile che giustifichi la rinuncia.
- Per evitare la sanzione è necessario documentare che la rinuncia è determinata da circostanze non imputabili al ricorrente (es. sopravvenuta mancanza di interesse non dipendente dalla sua volontà), altrimenti il giudice può ritenere sussistente una carenza di diligenza e applicare la sanzione.
- Se la questione principale concerne la riconsiderazione di misure cautelari a seguito dell'eliminazione di un'aggravante, è preferibile non rinunciare al ricorso prima di aver ottenuto un pronunciamento sul merito, perché la rinuncia impedisce qualsiasi valutazione giudiziale sulla rinnovata situazione di rischio cautelare.
- Le impugnazioni che adducono vizi di motivazione devono essere mantenute in vita fino alla decisione per consentire l'accertamento giudiziale dell'effettiva incidenza di fatti sopravvenuti (come la perdita di un'aggravante) sulle misure cautelari.
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