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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01530/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202508445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro i provvedimenti di aggiudicazione e di efficacia dell'aggiudicazione della gara per il servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Catanzaro-Crotone e inammissibili i motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria aveva impugnato i provvedimenti di aggiudicazione e di efficacia dell'aggiudicazione nella parte in cui imponevano l'assunzione del personale del precedente gestore e il subentro nella gestione di una porzione dell'impianto del Comune di Simeri Crichi, anche in presenza di eventuali irregolarità idonee a compromettere la sicurezza del servizio. Con successivi motivi aggiunti, notificati anche come autonomo ricorso, l'impresa aveva contestato la legittimazione del gestore uscente al rimborso e i criteri utilizzati per la relativa quantificazione. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo, ritenendo che la lesione fosse immediatamente percepibile già con l'aggiudicazione, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. In appello l'impresa ha censurato, da un lato, l'affermazione relativa al collegamento della gara con fondi PNRR e, dall'altro, la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che questi ultimi fossero un autonomo e tempestivo ricorso fondato su vizi conosciuti soltanto il 30 aprile 2025. Ha inoltre riproposto le censure di merito assorbite in primo grado. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, anche per tardività del ricorso introduttivo, carenza di interesse e avvenuta stipula del contratto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha esaminato prioritariamente il motivo relativo ai motivi aggiunti e lo ha ritenuto infondato. Una volta decorso il termine decadenziale previsto dall'art. 120 c.p.a., la decadenza dall'impugnazione dell'aggiudicazione non può essere sanata mediante la proposizione di un nuovo ricorso, anche se formalmente autonomo rispetto al ricorso originario irricevibile. L'aggiudicazione, quale provvedimento direttamente lesivo, deve essere impugnata tempestivamente dal momento in cui l'interessato ne percepisce i contenuti essenziali, cioè autorità emanante, contenuto dispositivo ed effetto lesivo; non è necessaria la conoscenza integrale dell'apparato motivazionale, che può rilevare per la successiva proposizione di motivi aggiunti. Il principio vale anche per l'operatore risultato aggiudicatario, non potendosi differire senza limiti il termine di impugnazione dell'aggiudicazione o dell'atto che ne conferisce efficacia. I motivi aggiunti riguardavano gli stessi atti già impugnati e costituivano quindi motivi aggiunti propri, ossia una mera integrazione del ricorso originario, della cui ricevibilità seguono la sorte. La riqualificazione come ricorso autonomo è possibile solo quando sussista un'autonomia sostanziale, oltre che formale, con una domanda diversa per petitum e causa petendi; non era sufficiente la nuova procura né la notifica alla parte personalmente. L'infondatezza di tale censura ha determinato la carenza di interesse all'esame del primo motivo, il cui eventuale accoglimento non avrebbe comunque consentito l'esame dei motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le modalità di notifica e gli ulteriori profili di inammissibilità. L'appellante è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 5.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    termine di cui all’art. 120 c.p.a.

    Il termine speciale per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento decorre dalla conoscenza dell'aggiudicazione e non può essere eluso o sanato mediante la successiva proposizione di motivi aggiunti qualificati come ricorso autonomo.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti che riguardano gli stessi atti già impugnati costituiscono motivi aggiunti propri e seguono, quanto alla ricevibilità, la sorte del ricorso originario.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla qualificazione e agli effetti processuali dei motivi aggiunti; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante con riferimento alle modalità di notificazione dei motivi aggiunti; il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare tale profilo.

  • art. 101 c.p.a.

    Ha consentito la riproposizione in appello delle doglianze formulate in primo grado e assorbite, rimaste comunque non esaminate per l'esito negativo dell'appello.

Massime di principio

  • L'aggiudicazione è un provvedimento direttamente lesivo e deve essere impugnata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 120 c.p.a. dal momento in cui l'interessato acquisisce la piena percezione dei suoi contenuti essenziali, ossia dell'autorità emanante, del contenuto dispositivo e dell'effetto lesivo; non è necessaria la conoscenza dell'intero apparato motivazionale.
  • Il principio della tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione opera anche nei confronti dell'operatore economico risultato aggiudicatario: la stipula del contratto o l'efficacia dell'aggiudicazione non consentono di differire indefinitamente il dies a quo dell'impugnazione.
  • La decadenza dall'impugnazione dell'aggiudicazione non può essere sanata mediante la proposizione di un nuovo ricorso successivo alla scadenza del termine, anche quando esso sia formalmente distinto dal ricorso originario dichiarato irricevibile.
  • La riqualificazione dei motivi aggiunti come ricorso autonomo richiede un'autonomia sostanziale, oltre che formale: deve trattarsi di una domanda diversa per petitum e causa petendi, non di una mera integrazione delle censure rivolte contro i medesimi atti.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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