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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3191/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Favia Vera, legale rappresentante e socia di maggioranza della Cavicore Metalworking s.r.l., impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato, con esclusione di alcuni beni, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 648quater c.p. eseguito sulle quote societarie e su altri beni. Il ricorso in Cassazione deduceva violazioni processuali e sostanziali: il Tribunale avrebbe deciso anche su misure non oggetto dell'istanza (violazione del principio della domanda), non avrebbe valutato la legittima titolarità delle quote e la documentazione probatoria e tecnico-contabile prodotta, avrebbe motivato apoditticamente il fumus commissi delicti in relazione al reato di riciclaggio (capo 8), e avrebbe confermato una quantificazione del profitto di reato (circa 619.907,99 euro) sproporzionata rispetto ai presunti proventi concretamente impiegati (circa 60.000 euro). In sede successiva il difensore ha segnalato una sopravvenienza: il giudice di merito avrebbe dichiarato la nullità dell'imputazione sub 8 per genericità, circostanza che, secondo la difesa, incide sul fumus e sulla quantificazione del profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che la ricorrente avesse impugnato solo una delle misure cautelari reali (il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 648quater) mentre non aveva impugnato i titoli cautelari concorrenti (sequestro impeditivo e sequestro ai sensi del D. Lgs. 231/2001) che insistono sullo stesso bene: tale convergenza rende la parziale impugnazione incapace di procurare un vantaggio pratico, requisito di ammissibilità. Inoltre la Corte ha ricordato il principio secondo cui il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato non può discutere l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus e periculum), potendo limitarsi a contestare la propria titolarità o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Ha altresì escluso rilevanza, nel giudizio di legittimità, di elementi sopravvenuti dopo la chiusura della discussione davanti al tribunale del riesame, che devono essere proposti con nuova istanza di revoca o modifica della misura. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; è il titolo invocato per il vincolo sulle quote societarie e il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza dei presupposti solo nei limiti in cui ravvisava collegamenti con l'imputato.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riguarda il reato presupposto del riciclaggio; la Corte segnala che un terzo non può, in sede di impugnazione cautelare, contestare l'esistenza del fumus del reato salvo mirare alla prova della propria estraneità o titolarità del bene.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede misure cautelari reali tra cui il sequestro finalizzato alla confisca; la ricorrente aveva limitato l'impugnazione ai provvedimenti adottati ai sensi di questa norma.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse all'impugnazione: deve esistere un risultato concreto e diretto ottenibile con la riforma, collegato alla restituzione della cosa sequestrata; la Corte ha ritenuto mancante tale interesse laddove permangono altri titoli cautelari sullo stesso bene.

  • D. Lgs. 231/2001

    Normativa citata per il sequestro ai sensi dell'art. 53; il Tribunale ha osservato che il mancato impugnazione di tale titolo concorrente precludeva il vantaggio pratico della impugnazione parziale.

  • art. 2 D. Lgs. 74/2000

    Richiamato nella ricostruzione dei presunti proventi del reato e nelle contestazioni relative all'utilizzo di fondi per acquisti rilevanti ai fini della qualificazione della condotta.

  • artt. 322, 597, 125 cod. proc. pen.

    Articoli processuali richiamati dalla difesa per dedurre violazioni procedurali; la Corte ha respinto le censure come inammissibili per difetto di interesse o perché eccedenti la posizione del terzo.

  • art. 240 cod. pen. e art. 275 cod. proc. pen.

    Norme menzionate dalla difesa nella parte di motivazione; la Corte non ha accolto rilievi relativi alla quantificazione del profitto o ai presupposti penali sollevati dal terzo in cassazione.

Massime di principio

  • Un terzo che richiede la restituzione di un bene sequestrato ha interesse ad impugnare solo se la riforma comporta un vantaggio pratico diretto e concreto, tipicamente la rimozione del vincolo sul bene; se esistono altri provvedimenti cautelari concorrenti sullo stesso bene, è necessario impugnarli tutti altrimenti l'impugnazione sarà probabilmente dichiarata inammissibile per difetto d'interesse.
  • Il terzo non può, in sede di gravame cautelare, contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti e periculum), potendo invece dedurre esclusivamente la propria titolarità o la mancanza di collegamenti concorsuali con l'indagato.
  • Le censure di merito sulla sussistenza del reato o sulla quantificazione del profitto confiscabile, quando proposte da un terzo che chiede la restituzione del bene, sono generalmente inammissibili in Cassazione se dirette a sindacare i presupposti della misura; tali questioni devono essere sollevate nelle sedi proprie e, se sopravvenute, con istanza nuova di revoca o modifica della misura al giudice competente.
  • Se si contesta la titolarità del bene sequestrato, è fondamentale documentare nei limiti del possibile la prova della proprietà o della mancanza di disponibilità collegata all'imputato; altrimenti il giudice del riesame e la Cassazione possono considerare la posizione del terzo insufficiente.
  • Quando si contesta la quantificazione del profitto ai fini della confisca per equivalente, occorre proporre contestazioni argomentate e puntuali nel corso del procedimento cautelare e di merito, perché la Cassazione non accoglie rilievi meramente generici o tardivi sollevati da parte terza priva di interesse sostanziale.

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