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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21026/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso di imposte relative al 2010, sostenendo che, a seguito di dichiarazione integrativa presentata nel 2015 dalla società di persone di cui era socio, il reddito societario 2010 risultava abbattuto per effetto della detassazione degli investimenti ambientali c.d. "Tremonti Ambiente"; di conseguenza la quota di reddito imputatagli doveva ritenersi inesistente o ridotta e le imposte già versate erano indebite. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo non provati i presupposti dell’agevolazione. In appello la CTR aveva invece ritenuto provato l’investimento anche tramite la produzione di fatture e del conto patrimoniale 2010, nonché tempestiva la domanda di rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse provato i presupposti dell’agevolazione e che la CTR avesse errato nella valutazione delle prove; 2) violazione dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, deducendo la mancanza di elementi idonei a quantificare l’investimento ambientale e la mancata produzione di documentazione contabile e della comunicazione ministeriale; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di merito compiuta dalla CTR, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR, confermando la tempestività del rimborso, aveva implicitamente respinto l’eccezione di tardività. Nel merito, la Corte ha riaffermato il principio dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi e ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui il termine decadenziale per il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 decorreva, nel caso concreto, dal d.m. 5 luglio 2012 che aveva chiarito la cumulabilità tra conto energia e Tremonti ambientale; pertanto l’istanza del 2015 non era tardiva. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per contestare il cattivo apprezzamento delle prove di merito, ma solo l’erronea sussunzione o applicazione della regola di giudizio sull’onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione, non quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della questione sollevata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non al semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato se il giudice si pronuncia implicitamente sulla questione attraverso la decisione resa sul punto sostanziale corrispondente.

  • art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La disciplina della c.d. Tremonti ambientale è richiamata per affermare la spettanza dell’agevolazione e la possibilità di fruirne anche in via successiva, in presenza dei presupposti normativi.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza per l’istanza di rimborso non decorre prima del momento in cui l’agevolazione è divenuta concretamente fruibile a seguito del chiarimento normativo.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Consente di integrare la dichiarazione per correggere errori e omissioni entro i termini dell’attività accertatrice.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine previsto, ma il suo limite temporale non preclude la tutela contenziosa né il rimborso nei casi ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Il limite temporale della dichiarazione integrativa rileva, nei precedenti richiamati, soprattutto ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito risultante.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato per affermare che non è consentito assoggettare il contribuente a imposte superiori a quelle dovute in base alla capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per giustificare un’interpretazione che eviti un prelievo fiscale indebito e garantisca correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica alla P.A. soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • d.m. 5 luglio 2012, art. 19

    Ha risolto l’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra conto energia e Tremonti ambientale, rendendo possibile la fruizione dell’agevolazione.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ripartisce erroneamente l’onere della prova; non è deducibile in cassazione per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
  • Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali è sottratto al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul punto sostanziale comporta un rigetto implicito della questione o dell’eccezione dedotta.
  • La dichiarazione dei redditi ha, di regola, natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile in sede contenziosa per correggere errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior prelievo indebito.
  • Il termine per la dichiarazione integrativa o per l’istanza di rimborso non può impedire la tutela del contribuente quando l’agevolazione sia divenuta concretamente fruibile solo per effetto di un successivo chiarimento normativo o regolamentare.
  • In presenza di incertezza interpretativa sulla cumulabilità di benefici fiscali, il contribuente può recuperare l’agevolazione anche successivamente, purché ne ricorrano i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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