Cassazione Penale, Sentenza n. 27604/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di remissione in termini per l'udienza celebrata il 23/02/2023 davanti alla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, per omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore (presunta notificazione ad un omonimo). Viene chiesta altresì la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la rimessione in termini non fosse lo strumento corretto per la doglianza proposta; il rimedio pertinente è il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., il cui termine di 180 giorni decorre dal deposito della motivazione della sentenza e non dalla mera pubblicazione del dispositivo. Poiché alla data non risultano depositate le motivazioni della sentenza del 23/02/2023, il rimedio non era proponibile. La richiesta di sospensione è stata respinta per genericità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è il rimedio idoneo per denunciare l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza; il termine perentorio di 180 giorni per proporre tale ricorso decorre dal deposito della motivazione della sentenza e non dalla pubblicazione del solo dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare la responsabilità del ricorrente e irrogare la sanzione pecuniaria insieme alla condanna alle spese, in quanto non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata ricezione dell'avviso d'udienza innanzi alla Corte di Cassazione va dedotta con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. (ricorso per errore di fatto), non con la rimessione in termini.
- Il termine per proporre il ricorso per errore di fatto (180 giorni) decorre dal deposito della motivazione della sentenza impugnata, e non dalla sola pubblicazione del dispositivo o dalla conoscenza effettiva della decisione.
- Se le motivazioni della sentenza non sono state depositate, il ricorso per errore di fatto non è ancora proponibile: prima di agire è necessario verificare il deposito delle motivazioni.
- Le richieste di sospensione dell'esecuzione devono essere specifiche e motivate; domande generiche o non riferite direttamente alla sentenza impugnata difficilmente saranno accolte.
- È importante verificare tempestivamente le modalità e i recapiti di notificazione (PEC, iscrizione all'albo, esistenza di omonimi) e, in caso di sospetta notificazione a soggetto diverso, agire subito con il rimedio procedurale corretto per non perdere termini perentori.
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