Sentenza n. 13380/2026 - Roma, Sezione 2B
A) Con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: a1) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale dell’amministratore unico n. 120 del 9.01.2026 e della determina di aggiudicazione ivi contenuta, pubblicato sul sito internet della società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Consulenza del lavoro”, che ha indentificato Maria Nicolai quale soggetto affidatario della procedura preselettiva per “l’affidamento del servizio di Consulente del Lavoro per la soc. TIVOLI FORMA SRL per n. 2 anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno”, indetta con avviso di manifestazione di interesse prot. n. 2025-TV-002379 del 25.11.2025; a2) per la declaratoria di inefficacia, ex art. 122 c.p.a., del contratto, nelle more, eventualmente stipulato con la controinteressata; a3) per la condanna di parte resistente al risarcimento del danno patiti dalla ricorrente, nella misura da stabilirsi giudizialmente; a4) per la condanna della resistente all’ostensione, ex art. 116 c.p.a., dei documenti oggetto di richiesta di accesso in data 9.3.2026; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: b1) per l’annullamento: - del descritto verbale dell’amministratore unico n. 120 del 9.01.2026 e della determina di aggiudicazione ivi contenuta, pubblicato sul sito internet della società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Consulenza del lavoro”, già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio; - della richiesta di offerta (RDO) inoltrata da Tivoli Forma s.r.l. alla Dott.ssa Maria Nicolai per il tramite del portale telematico “acquistinretepa” del 16.01.2026; - del “documento di stipula” risultante sempre dal medesimo portale da Tivoli Forma s.r.l. e datato 19.01.2026; b2) per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto che nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata; b3) per la condanna di parte resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, nella misura da stabilirsi giudizialmente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto del servizio di consulente del lavoro a una professionista, disposto con verbale dell'amministratore unico e successivi atti di richiesta di offerta e stipula
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'affidamento diretto disposto dalla società resistente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il risarcimento del danno e l'accesso agli atti. Nel ricorso introduttivo ha dedotto la violazione dell'autovincolo che, secondo la sua prospettazione, l'avviso di manifestazione di interesse avrebbe imposto alla stazione appaltante: dopo una prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse, sarebbe dovuta seguire una seconda fase negoziale, mediante richiesta di offerta economica a tutti gli interessati, inclusa la ricorrente. La resistente ha eccepito la tardività del ricorso e l'infondatezza delle censure; la controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione e, con riferimento ai motivi aggiunti, il difetto di interesse della ricorrente. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha contestato l'omessa verifica preventiva, prima della stipula, dei requisiti generali, professionali, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dalla controinteressata. Ha inoltre impugnato la richiesta di offerta e il documento di stipula emersi a seguito dell'accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che Tivoli Forma operi quale società in house del Comune di Tivoli e che, quando accede al mercato per acquisire beni o servizi in outsourcing, sia tenuta ad applicare la disciplina dei contratti pubblici, anche per gli affidamenti diretti sottosoglia. Ha respinto l'eccezione di tardività, escludendo che la pubblicazione dell'affidamento nella sola sezione Amministrazione trasparente fosse idonea a far decorrere il termine d'impugnazione, poiché la legge richiede la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione pertinente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC; una collocazione che imponga una ricerca non prevista dalla legge è contraria alla buona fede e non determina la piena conoscenza dell'atto. Nel merito del ricorso introduttivo, ha ritenuto infondata la censura sull'autovincolo: l'avviso qualificava come meramente eventuale la successiva fase negoziale, sicché non sussisteva l'obbligo di invitare nuovamente tutti i manifestanti interesse a presentare un'offerta economica. Il ricorso introduttivo è stato quindi integralmente respinto, con conseguente reiezione delle domande di inefficacia del contratto e di risarcimento. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva osteso integralmente la documentazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse: anche in assenza di un diritto diretto all'affidamento, il partecipante conserva un interesse strumentale alla verifica dei requisiti dell'affidatario, potendo conseguire la riedizione della procedura o aspirare all'affidamento. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto perché la stazione appaltante non aveva verificato preventivamente, prima della stipula, i requisiti dell'affidataria prescritti dalla legge e dall'avviso. È stato annullato l'affidamento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento formulate con i motivi aggiunti sono state dichiarate inammissibili, poiché l'annullamento impone la regressione del procedimento e il riesercizio del potere, rendendo prematura la decisione su tali domande. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16, ultimo comma, d.lgs. 175/2016
sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 […]
Le società in house che acquistano beni o servizi sul mercato devono applicare la disciplina dei contratti pubblici.
art. 48, comma 1, d.lgs. 36/2023
Per i contratti sottosoglia richiama i principi generali e le disposizioni delle parti 1 e 2 del Libro I del codice, rendendo l'affidamento diretto una modalità pubblicistica di affidamento.
art. 50, comma 8, d.lgs. 36/2023
Richiama, per gli affidamenti diretti, le regole di pubblicazione previste dall'art. 85 del codice.
art. 85 d.lgs. 36/2023
a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC
La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità normativamente previste; la pubblicazione in una sezione diversa e non immediatamente individuabile non fa decorrere il termine per impugnare.
art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023
Anche nell'affidamento diretto la stazione appaltante deve verificare preventivamente, prima della stipula, il possesso dei requisiti dell'affidatario e motivare la scelta del contraente.
art. 3, comma 1, lett. d), Allegato I.1, d.lgs. 36/2023
affidamento diretto, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice
L'affidamento diretto è una modalità autonoma di scelta del contraente, non assimilabile a una gara o a una procedura negoziata.
art. 122 c.p.a.
Le domande di inefficacia del contratto sono state respinte nel ricorso introduttivo e dichiarate inammissibili con i motivi aggiunti, in ragione dell'annullamento e della necessità di riedizione del potere.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile perché gli atti richiesti sono stati integralmente ostesi nelle more del giudizio.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ha consentito al giudice di ordinare alla resistente l'ostensione dei documenti richiesti.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l'avviso della possibile improcedibilità della domanda di accesso e della parziale improcedibilità del ricorso introduttivo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Le domande di inefficacia e risarcimento proposte con i motivi aggiunti sono state dichiarate inammissibili perché il potere amministrativo deve essere nuovamente esercitato dopo l'annullamento.
Massime di principio
- Una società in house che acquisisca beni o servizi dal mercato mediante outsourcing è soggetta alla disciplina dei contratti pubblici e gli atti della relativa procedura, inclusi gli affidamenti diretti sottosoglia, sono sindacabili dal giudice amministrativo.
- L'affidamento diretto costituisce una modalità autonoma e non comparativa di scelta del contraente, ma impone alla stazione appaltante di motivare la scelta e di verificare preventivamente, prima della stipula, il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalla legge e dall'avviso.
- La pubblicazione dell'esito di un affidamento diretto in una sezione del sito istituzionale diversa da quella normativamente prevista, tale da imporre all'interessato una ricerca non agevole e non prevista dalla legge, non è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.
- Chi abbia partecipato o sia stato invitato nell'ambito di una procedura finalizzata a un affidamento diretto conserva un interesse strumentale a contestare l'assenza dei requisiti dell'affidatario, anche se non vanta un interesse diretto e immediato all'ottenimento del contratto.
- Quando l'annullamento dell'affidamento impone la riedizione del potere amministrativo, le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno possono risultare premature e devono essere dichiarate inammissibili fino alla nuova determinazione dell'amministrazione.
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