Sentenza n. 291/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 994/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 994/2024, relativa all'attribuzione di € 1.500,00 mediante la Carta del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 994/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 3 febbraio 2025 e della quale era stato certificato il passaggio in giudicato l'11 aprile 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'attivazione della Carta del docente secondo quanto stabilito dal giudicato, la determinazione o emanazione degli atti necessari anche in sostituzione dell'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero non si è costituito. Nel corso della camera di consiglio è stato dichiarato che l'Amministrazione aveva nelle more versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l'esperimento del giudizio di ottemperanza, considerando documentati il giudicato del giudice ordinario, la notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e l'assenza di contestazioni da parte del Ministero, non costituito. Tuttavia, il pagamento intervenuto nelle more ha determinato l'estinzione della pretesa sostanziale e quindi la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza; le richieste comprendevano anche la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la richiesta di una penalità di mora per il ritardo o l'inosservanza nell'esecuzione del giudicato, richiesta formulata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito a seguito del pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È stato richiamato dal giudicato del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull'importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione anche per l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché siano documentati il contenuto della pronuncia, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e l'inadempimento.
- Per le amministrazioni dello Stato, il ricorso per ottemperanza può essere proposto una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Il pagamento o l'adempimento intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno la pretesa sostanziale all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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