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Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 871/2024, pubblicata il 26.11.2024.

Giustizia amministrativa202501887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva una somma dovuta alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa azionata. In applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudizio è stato quindi definito senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese in base al criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato; è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, interviene una piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza della sentenza azionata, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa sostanziale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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