Cassazione Civile, Ordinanza n. 33062/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare relativo a un immobile sito in Casteltermini. L'acquirente aveva agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dei promittenti venditori e la condanna alla restituzione del doppio della caparra e della somma versata a titolo di acconto sul prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l'appello era stato respinto dalla Corte d'appello, che aveva rilevato: 1) la mancata rituale notificazione dell'appello a uno dei convenuti contumaci in primo grado, litisconsorte necessario, ma aveva ritenuto superflua la rimessione in termini per integrazione del contraddittorio in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione; 2) la sufficienza della prova documentale già acquisita e la mancata tempestiva reiterazione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni, con conseguente loro considerazione come rinunciate; 3) l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della prospettazione in appello della domanda restitutoria come indebito oggettivo. In cassazione il ricorrente ha denunciato: a) violazione dell'art. 331 c.p.c. e dei principi sulla ragionevole durata del processo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; b) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c., lamentando il mancato esame delle istanze istruttorie e la non corretta valutazione delle prove; c) violazione degli artt. 345, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che fin dall'atto introduttivo avesse dedotto la nullità/inefficacia dell'atto di vendita e chiesto la restituzione delle somme versate, sicché non vi sarebbe stata novità della questione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure: il ricorso era privo di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; il secondo motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche sulla mancata specifica reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, mentre il ricorrente si doleva solo della valutazione di merito sulla sufficienza delle prove; il primo e il terzo motivo non consentivano comunque un sindacato utile in cassazione, mancando nel ricorso gli elementi necessari a comprendere la decisione di primo grado e la reale portata delle questioni dedotte. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
In presenza di litisconsorte necessario non ritualmente evocato in appello, dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio; tuttavia la Corte d'appello aveva ritenuto superfluo assegnare il termine per la rinnovazione della notificazione per ragioni di economia processuale, in presenza di appello manifestamente infondato.
art. 345 c.p.c.
È inammissibile in appello la deduzione di una questione nuova non proposta in primo grado; la domanda restitutoria qualificata come indebito oggettivo è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, così da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia e ragioni delle decisioni impugnate senza attingere ad altre fonti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale del diritto, senza una specifica valorizzazione nella decisione di legittimità.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però rilevato l'inammissibilità delle censure per difetto di autosufficienza e mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria e adeguata dei fatti di causa e dello sviluppo del processo, comprensiva delle decisioni di merito rilevanti, perché la Corte deve poter comprendere la controversia dall'atto stesso.
- Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un aspetto diverso o solo parziale della motivazione.
- La parte che abbia visto rigettare le istanze istruttorie deve reiterarle in modo specifico alla precisazione delle conclusioni; il semplice richiamo generico agli atti precedenti può essere interpretato come abbandono della richiesta.
- In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al thema decidendum delineato in primo grado; la riqualificazione della pretesa in termini diversi non è consentita se comporta l'introduzione di un diverso titolo di domanda.
- Quando il ricorso è rigettato, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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