Ordinanza n. 3332/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del D.M. n. -OMISSIS- del 10 aprile/22 aprile 2026 notificato in data 27 aprile 2026 di revoca/sostituzione dell'avv. -OMISSIS- da Commissario liquidatore del -OMISSIS- ; - del provvedimento di sostituzione del Commissario del -OMISSIS- del 27 aprile 2026; della nota di trasmissione e nomina del nuovo Commissario; 0- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa per quanto di ragione la nota del 26 febbraio 2026, nonché la nota del 3 febbraio 2026 di avvio ex art. 7 L. n. 241 1990 di revoca del Commissario nonché ogni atto istruttorio disposto dalle medesime Amministrazioni in ordine all'accertamento delle gravi motivazioni che hanno portato alla revoca del medesimo Commissario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca e sostituzione del commissario liquidatore di una procedura concorsuale, con nomina del nuovo commissario
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di revoca e sostituzione dall'incarico di commissario liquidatore, il successivo provvedimento di sostituzione, la nota di trasmissione e nomina del nuovo commissario, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, una nota istruttoria e gli atti di accertamento delle ragioni poste a fondamento della revoca. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, ma riferisce che il provvedimento si fondava, tra l'altro, sull'erronea imputazione delle spese di manutenzione degli immobili e sul conferimento, senza preventiva autorizzazione, di due incarichi: uno a un professionista, per € 96.192,00, relativo allo studio preliminare della percorribilità di una soluzione concordataria, attività ritenuta rientrante nei compiti propri del commissario liquidatore, e uno a un avvocato. Il ricorrente ha inoltre prospettato un periculum in mora connesso alla necessità di garantire la continuità della gestione di una procedura complessa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione. In sede sommaria, ha escluso un idoneo fumus boni iuris poiché alcuni rilievi posti a fondamento della revoca non erano stati contestati dal ricorrente, in particolare l'erronea imputazione delle spese di manutenzione degli immobili e il conferimento non autorizzato dei due incarichi, incluso quello di € 96.192,00 avente a oggetto un'attività rientrante nei compiti del commissario liquidatore. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente allegato il periculum in mora: l'interesse alla continuità della gestione della procedura concorsuale non era riferibile direttamente al ricorrente, ma alla procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha esaminato la domanda alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del commissario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata contestazione di alcuni rilievi sostanziali posti dall'amministrazione a fondamento della revoca di un incarico può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'atto.
- Il periculum in mora deve essere concretamente allegato e deve riferirsi alla posizione giuridica del ricorrente; non è sufficiente invocare un pregiudizio riguardante direttamente la continuità o il buon andamento della procedura amministrativa cui l'interesse del ricorrente è soltanto strumentale o riflesso.
- La tutela cautelare può essere negata anche quando difetti uno solo dei presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora.
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