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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 645 del 2024.

Giustizia amministrativa202502293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 645 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti per l’esecuzione del giudicato: la sentenza del Tribunale di Caltagirone era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo del giudice ordinario, la definitività della sentenza, la sua rituale notificazione all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta della parte in caso di ulteriore inerzia.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, le spese possono essere liquidate in misura contenuta, tenendo conto della natura della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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