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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48288/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado dichiarata inammissibile per intempestività dall'appello depositato il 29/6/2020; il ricorrente deduceva che il decorso dei termini processuali era sospeso per effetto dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (misure emergenziali COVID-19) con conseguente interruzione del computo dei termini, e che pertanto l'appello era tempestivo. La difesa ha richiamato anche la proroga disposta dal d.l. n. 23/2020 convertito (termine prorogato al 11/5/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 83 d.l. n. 18/2020 nella sua portata innovativa: la sospensione disposta dal comma 2 riguarda "tutti i termini" e si estende anche ai termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle motivazioni. Pertanto il calcolo dei termini va effettuato sottraendo il periodo di sospensione (9/3/2020-11/5/2020 incluso). Applicando tale criterio, la Corte ha ricostruito che il termine per il deposito delle motivazioni sarebbe caduto il 3/6/2020 e che i 45 giorni per proporre appello decorrenti da quella data rendevano tempestivo l'atto del 29/6/2020. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il prosieguo del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    art. 83, commi 1, 2 e 4, d.l. 18/2020

    La sospensione emergenziale disposta dal comma 2 sospende il decorso di tutti i termini processuali (civili e penali) dal 9/3/2020 al 11/5/2020 e, innovativamente rispetto alla sospensione feriale, si estende anche ai termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle motivazioni; il comma 1 rinvia le udienze oltre l'11/5/2020; il comma 4 sospende la prescrizione per lo stesso periodo.

  • d.l. n. 23/2020, art. 36 comma 1, convertito con legge n. 40/2020

    art. 36 comma 1 d.l. n. 23/2020, conv. legge n. 40/2020

    Ha prorogato al 11/5/2020 il termine inizialmente previsto per la fine della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020, consolidando il periodo sospensivo da considerare nel computo dei termini.

  • art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p.

    art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Prevede a pena di inammissibilità il deposito dell'impugnazione nei termini stabiliti; la Corte di merito aveva applicato tale norma senza tener conto dell'effetto sospensivo dell'art. 83 d.l. 18/2020.

  • art. 544 comma 3 c.p.p.

    art. 544, comma 3, c.p.p.

    Riferimento alla disciplina del termine lungo previsto nel dispositivo letto in udienza per il deposito delle motivazioni; la Corte suprema ha chiarito che tale termine è soggetto alla sospensione emergenziale prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020.

  • art. 620 c.p.p.

    Norma che autorizza l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata: la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio d'appello.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. e art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 (richiamati nel ricorso)

    art. 606, comma 1, lett. c; art. 83, comma 2, d.l. 18/2020

    Il ricorrente invocava la violazione di legge a pena di decadenza (art. 606 c.p.p.) per non aver tenuto conto dalla Corte territoriale della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020; la Corte di Cassazione gli ha dato ragione.

Massime di principio

  • In presenza di disposizioni emergenziali che sospendono "tutti i termini" (es. art. 83 d.l. 18/2020), il computo dei termini processuali va effettivamente interrotto per l'intero periodo indicato e riprende dopo la data di cessazione della sospensione: i giorni già trascorsi prima della sospensione si sommano ai giorni residui dopo la ripresa.
  • La sospensione emergenziale può estendersi anche a termini normalmente esclusi dalle sospensioni ordinarie (es. termini per il deposito delle motivazioni o per l'adozione di provvedimenti giudiziari); i giudici d'appello devono applicare questa interpretazione e non assimilare la sospensione emergenziale alla sola sospensione feriale.
  • Nel calcolo dei termini occorre verificare eventuali provvedimenti successivi che proroghino o modifichino il periodo sospensivo (es. d.l. n. 23/2020 e la conversione), perché tali atti incidono sul termine finale da cui far decorrere i termini per le impugnazioni.
  • Se un atto viene dichiarato inammissibile per presunta intempestività senza aver considerato la sospensione normativa, è possibile ottenere l'annullamento della decisione e la rimessione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
  • In situazioni analoghe il difensore deve calcolare separatamente i giorni consumati prima della sospensione e quelli residui dopo la ripresa, documentando la ricostruzione temporale e richiamando espressamente le norme emergenziali applicabili.

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