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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29982/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa in base a un decreto ingiuntivo. La società poi ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto, sostenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente perché eseguita a mani di una persona presente presso l'abitazione del padre di un soggetto erroneamente indicato come legale rappresentante della società. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione ritenendo non provato che il luogo della notificazione non fosse la sede della società e, in appello, affermando che, in mancanza di querela di falso, la relata di notifica faceva piena prova ex art. 2700 c.c. della presenza della persona nel luogo indicato e della sua addizione alla ricezione degli atti per la persona giuridica. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 145 c.p.c., sostenendo che la fede privilegiata della relata non copre l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte e che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le prove documentali offerte, senza imporre la querela di falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse scrutinabile perché il rimedio utilizzato, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., non era quello corretto: il vizio dedotto riguardava la nullità, non l'inesistenza, della notificazione del decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, quando si denuncia la nullità della notificazione del titolo esecutivo monitorio il rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nei termini di legge; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è invece riservata all'ipotesi di inesistenza della notificazione. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla nozione rigorosa di inesistenza della notificazione, limitata ai casi di totale mancanza dell'atto o di assenza degli elementi costitutivi essenziali della notificazione. La dedotta mancanza di collegamento tra il luogo della notifica e la società destinataria ricade quindi nella nullità e non nell'inesistenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    non è il rimedio esperibile quando si deduce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione, ma solo quando si deduce la sua inesistenza

  • art. 650 c.p.c.

    è il rimedio da esperire contro il decreto ingiuntivo quando si deduca la nullità della sua notificazione, entro il termine di legge

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte, non l'intrinseca veridicità di quanto dichiarato

  • art. 145 c.p.c.

    regola la notificazione alle persone giuridiche, ma il caso concreto è stato ricondotto alla nullità della notificazione e non alla sua inesistenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione, occorre distinguere tra inesistenza e nullità: solo la totale mancanza dell'atto o l'assenza dei suoi elementi essenziali integra l'inesistenza.
  • La mancanza di collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario non determina inesistenza della notificazione, ma nullità.
  • Quando si deduce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, il rimedio corretto è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è riservata al caso di inesistenza.
  • La relata di notificazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per la provenienza delle dichiarazioni raccolte, non per la loro verità intrinseca.
  • La nozione di inesistenza della notificazione va interpretata in senso rigoroso e limitata alle ipotesi estreme non riconducibili al modello legale della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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