Sentenza n. 1486/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della delibera n. 12 del 30.06.2022 del Consiglio della Provincia di Cosenza; - della comunicazione della Provincia di Cosenza all’Istituto scolastico del 17 settembre 2022; quanto ai motivi aggiunti: - della determinazione n. 468 dell’8.03.2023 della Provincia di Cosenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modifica del regolamento provinciale sulla concessione di spazi scolastici per punti di ristoro e distributori automatici, comunicazione di riavvio delle concessioni e determinazione di affidamento della gestione del servizio di ristoro a una società privata
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione scolastica)
La controversia
Il Ministero e l'istituto scolastico hanno impugnato la delibera consiliare provinciale che modificava il regolamento relativo alla concessione di spazi per punti di ristoro e distributori automatici negli istituti scolastici, nonché la successiva comunicazione provinciale di ripresa delle concessioni e, con motivi aggiunti, la determinazione di affidamento diretto della gestione del servizio a una società privata. In via preliminare, la Provincia ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente regolamento. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto: a) l'insussistenza di una base normativa che attribuisse alla Provincia il potere esclusivo di disporre degli spazi degli edifici scolastici, in contrasto con l'autonomia organizzativa degli istituti scolastici prevista dall'art. 21 l. 59/1997 e con la facoltà delle istituzioni scolastiche di concedere temporaneamente a terzi i locali ai sensi dell'art. 38 d.m. 129/2018; b) la violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni; c) l'eccesso di potere per contraddittorietà e l'assenza di giustificazione della modifica regolamentare, che aveva sostituito l'iniziativa del dirigente scolastico con l'iniziativa unilaterale della Provincia. Con i motivi aggiunti è stata dedotta l'invalidità derivata della determinazione di affidamento e, inoltre, la violazione della disciplina sulle concessioni di servizi, per omessa stima del valore economico della concessione, erronea qualificazione come affidamento sotto soglia, mancato rispetto dei principi dell'art. 30 e del principio di rotazione di cui all'art. 36, nonché carenza di motivazione e omessa valutazione dell'opportunità e convenienza della rinnovazione della concessione prevista dall'art. 20 del regolamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare della Provincia, ritenendo che il ricorso fosse rivolto proprio contro la modifica del precedente regolamento e non richiedesse l'impugnazione della disciplina previgente. Nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo illegittima la nuova disciplina regolamentare. La Provincia, pur essendo proprietaria degli immobili scolastici, non poteva attribuirsi unilateralmente il potere di decidere la concessione degli spazi destinati a punti di ristoro o distributori automatici senza previa consultazione e concertazione con l'istituto scolastico. Secondo il Collegio, l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche comprende anche la gestione e l'utilizzo degli spazi degli edifici scolastici, inclusa la valutazione dell'opportunità di affidare a terzi servizi di ristoro; la proprietà dell'immobile in capo all'ente locale non esclude tale autonomia funzionale. La modifica regolamentare è stata quindi annullata per violazione di legge ed eccesso di potere, anche perché adottata in discontinuità con la disciplina precedente e senza alcun presupposto di fatto esplicitato. La determinazione di affidamento è stata annullata per invalidità derivata, in quanto applicativa della disciplina regolamentare illegittima e adottata contro la volontà dell'istituto scolastico. La domanda di inefficacia del contratto non è stata accolta, poiché il rapporto biennale risultava già scaduto e non era stata allegata alcuna proroga o altra circostanza idonea a giustificare una diversa decisione. La Provincia è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, per le spese in favore della parte ricorrente; le spese con i controinteressati sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21 l. 59/1997
L'autonomia delle istituzioni scolastiche, salvo deroghe espresse, comprende l'autonomia organizzativa e impedisce all'ente locale proprietario di attribuirsi unilateralmente la disponibilità funzionale degli spazi scolastici per servizi di ristoro.
d.P.R. 275/1999
L'autonomia organizzativa degli istituti scolastici comprende la gestione e l'utilizzo degli edifici e degli spazi ove ha sede l'istituzione scolastica, pur restando la proprietà degli immobili in capo all'ente locale.
art. 38 d.m. 129/2018
Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime
La disposizione conferma la competenza delle istituzioni scolastiche a valutare e concedere temporaneamente a terzi l'uso dei locali, purché compatibile con le finalità e i compiti istituzionali.
art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. 50/2016
La determinazione provinciale qualificava l'affidamento come concessione di servizi; tale profilo è stato travolto dall'annullamento derivato del provvedimento concessorio.
art. 30 d.lgs. 50/2016
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro dei principi applicabili all'affidamento delle concessioni di servizi, ma il provvedimento è stato annullato per invalidità derivata senza una decisione autonoma su ogni censura relativa alla gara.
art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
È stato dedotto come principio applicabile agli affidamenti sotto soglia, ma il giudice ha definito la controversia mediante l'annullamento derivato dell'affidamento.
Massime di principio
- La proprietà dell'ente locale sugli immobili scolastici non comporta, di per sé, la disponibilità esclusiva degli spazi sotto il profilo organizzativo e funzionale: l'utilizzazione degli ambienti per servizi destinati all'utenza scolastica deve rispettare l'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica.
- Nell'ambito dell'autonomia scolastica, la decisione sull'opportunità di installare punti di ristoro o distributori automatici e sull'eventuale concessione temporanea dei locali a terzi spetta all'istituzione scolastica, che deve valutarne la compatibilità con le proprie finalità e con l'utilità dell'utenza.
- È illegittima la disciplina regolamentare con cui l'ente locale proprietario attribuisce a sé stesso il potere di avviare e concludere unilateralmente la concessione di spazi situati negli edifici scolastici, prescindendo dalla previa consultazione e concertazione con l'istituto scolastico.
- Una modifica regolamentare che incida sull'assetto delle competenze deve essere sorretta da un fondamento normativo e da un'adeguata giustificazione; l'adozione in discontinuità con la disciplina precedente, senza l'indicazione di presupposti di fatto, può integrare violazione di legge ed eccesso di potere.
- Il provvedimento applicativo fondato esclusivamente su una disciplina regolamentare illegittima è travolto per invalidità derivata. La domanda di inefficacia del contratto non può tuttavia essere accolta quando, al momento della decisione, il contratto sia già scaduto e non risultino proroghe o altre circostanze attuali che ne mantengano gli effetti.
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