Sentenza del 17/01/2018 n. 966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso di Euro 248.919,00 versati a titolo di imposta di registro in occasione di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito del fallimento di XXXXX s.p.a. Sosteneva che l'operazione fosse una cessione immobiliare soggetta a IVA, e non una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che la società ricorrente non fosse legittimata a chiedere il rimborso, poiché il pagamento risultava effettuato dalla società fallita. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del giudicato, erronea ricostruzione del soggetto pagatore, motivazione apparente o contraddittoria e violazione delle norme sul rimborso dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la carenza di legitimatio ad causam, cioè la mancanza del potere di agire o di essere convenuti in relazione al rapporto sostanziale dedotto, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo quando risulta dagli atti. Pertanto, non si era formato alcun giudicato preclusivo sulla legittimazione e la CTR poteva esaminare la questione anche se sollevata dall'Ufficio in appello. Poiché la CTR aveva accertato che l'imposta era stata pagata dalla società fallita, e non dalla ricorrente, solo la prima sarebbe stata legittimata a domandare il rimborso. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o assorbiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La ricorrente sosteneva che la CTR avesse deciso ultrapetita su una questione, la legittimazione attiva, che sarebbe stata coperta dal giudicato. La Corte ha escluso la violazione, ritenendo la questione rilevabile d'ufficio.
Art. 115 c.p.c.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La censura relativa alla ricostruzione del soggetto che aveva effettuato il pagamento è stata ritenuta superata dalla dichiarazione di carenza di legittimazione della ricorrente.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986
La norma è stata richiamata in relazione al diritto al rimborso dell'imposta di registro. La Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, poiché ha ritenuto preliminarmente carente la legittimazione della ricorrente.
Art. 585 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986, ma non esaminato nel merito dalla Corte per l'assorbimento del motivo.
Cass., Sezioni Unite, n. 2951/2016
La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando risulta dagli atti di causa.
Cass. n. 7776/2017
La legitimatio ad causam riguarda la titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio secondo la prospettazione della parte; il suo difetto è un error in procedendo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire deve essere distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima riguarda il potere processuale di promuovere la causa, mentre la seconda riguarda l'effettiva spettanza del rapporto o del credito.
- La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque fase e grado, se emerge dagli atti; pertanto, la decisione di primo grado sul merito non impedisce necessariamente al giudice d'appello di esaminare successivamente tale questione.
- In una domanda di rimborso tributario è essenziale dimostrare chi abbia effettivamente sostenuto il pagamento dell'imposta e chi sia il soggetto indicato dalla legge come legittimato a richiederne la restituzione.
- Il soggetto che ha fornito le somme o ha subito economicamente il costo non coincide automaticamente con il soggetto che, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, risulta aver effettuato il versamento; occorre documentare il ruolo di pagatore, delegante e contribuente.
- Quando la decisione si fonda sulla carenza di legittimazione, le questioni relative alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione possono non essere esaminate, perché diventano irrilevanti o assorbite.
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