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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di cessione di azienda/ramo tra una società di telecomunicazioni e una società terza, che alcuni dipendenti hanno contestato chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per un valido trasferimento e, conseguentemente, il riconoscimento della prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cedente con corresponsione dell'integrale trattamento economico spettante nel periodo intercorso tra la cessione e la declaratoria di illegittimità. In appello la domanda degli altri lavoratori era stata accolta e la Corte territoriale aveva ritenuto dovute anche differenze relative a premio di risultato e ticket restaurant, qualificando le somme come risarcitorie; aveva anche affermato che, anche ove si trattasse di domande retributive, la qualificazione giuridica spettava al giudice. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 24 Cost., 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mutato la natura della pretesa da retributiva a risarcitoria senza domanda sul punto, con lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché le somme per premio di risultato e ticket restaurant sarebbero state riconosciute senza prova specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere solo nei confronti di due lavoratori che avevano definito la lite in sede sindacale, compensando le spese nei loro confronti. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito può qualificare giuridicamente la domanda in base ai medesimi fatti allegati, purché non attribuisca un bene diverso da quello richiesto né introduca fatti nuovi; nel caso concreto la diversa qualificazione delle somme come risarcitorie non ha alterato il petitum sostanziale, che restava il riconoscimento di somme dovute ai lavoratori in conseguenza della illegittima cessione. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento di premio di risultato e ticket restaurant su un apprezzamento del materiale istruttorio e su accertamenti di merito non sindacabili in cassazione; la doglianza sull'onere probatorio era quindi inconferente. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese nei confronti degli altri controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di lesione del diritto di difesa per mutamento della qualificazione giuridica della domanda; la Corte non ravvisa alcuna violazione nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, mutando fatti costitutivi o attribuendo un bene diverso da quello richiesto; nel caso concreto la riqualificazione non integra ultrapetizione

  • art. 113 c.p.c.

    consente al giudice di applicare d'ufficio la corretta disciplina giuridica ai fatti allegati (iura novit curia)

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare difetto di prova; la Corte osserva che la censura è inconferente perché la decisione di merito si fonda su valutazione del materiale istruttorio e non su un erroneo riparto dell'onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata nel formulare il secondo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il giudice, in base al principio iura novit curia, può attribuire ai fatti allegati dalle parti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata, purché resti immutato il nucleo fattuale della domanda e non venga attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la sentenza si limita a ricondurre la pretesa, fondata sui medesimi fatti costitutivi, a una diversa categoria giuridica senza introdurre nuovi fatti o ampliare il petitum sostanziale.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non è ammissibile quando mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito del giudice di appello circa la sussistenza dei presupposti fattuali del credito, se la decisione è sorretta da un'apprezzamento delle prove e non da un errato criterio di riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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