Sentenza n. 3680/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5519/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5519/2025, recante condanna al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5519/2025, notificata al Ministero il 16 luglio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2026. Il giudicato aveva imposto al Ministero di riconoscere a ciascun ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli importi complessivi individuali indicati nel titolo giudiziale. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini decadenziali dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. È stato inoltre prescritto il deposito degli atti del commissario esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il suo termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto inutilmente decorso, concorrendo alla sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto ai ricorrenti dal giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è stato individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme non viene eseguita, e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, sussistono i presupposti per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo giudiziale entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione cui appartiene il soggetto nominato.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →