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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare in carcere disposta dal GIP di Pescara. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e carenza/insufficienta motivazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, sostenendo la mancata proporzionalità e gradualità della misura e l'assenza di un'autonoma valutazione sulla non idoneità di misure meno afflittive.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e individualizzata: ha evidenziato la posizione autonoma e significativa del De Luca nel traffico di stupefacenti (rifornimento abituale di cocaina a Di Pietrantonio, rete di clienti distinti, cessioni di hashish), il reperimento di un'arma con matricola abrasa e l'ampia rete di contatti che rende probabile la reiterazione del reato. Il Tribunale ha motivato che misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) non sono idonee a impedire contatti telefonici o personali e presupporrebbero affidabilità non dimostrata dal comportamento processuale e dal casellario giudiziale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La contestazione verte sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di esigenze cautelari e motivazione della misura; il giudice di merito ha ritenuto le esigenze cautelari sussistenti in relazione alla pericolosità e al ruolo del ricorrente nel traffico

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiesta una motivazione circa l'impossibilità di adottare misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, anche integrata dalle specifiche considerazioni del Tribunale del riesame, fornisca motivazione idonea e che l'eventuale omissione formale può essere integrata se dal complesso motivazionale emerge l'assoluta prevalenza della gravita' della pericolosità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alle esigenze cautelari da valutare (incolpazione, pericolosità, esigenze di accertamento e di prevenzione); il Tribunale ha valutato concretamente tali esigenze in relazione alla condotta e alla rete del ricorrente

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposte le formalità amministrative successive alla decisione in tema di spese processuali; il giudice ha ordinato gli adempimenti previsti

  • giurisprudenza citata

    Sez. 2, n. 46223 del 02/12/2005, Neri, Rv. 232922 - 01

    Principio secondo cui l'eventuale omissione formale nella motivazione della scelta della custodia non conduce automaticamente alla nullità se dal complesso motivazionale emerge chiaramente la prevalenza della pericolosità e della personalità dell'indagato; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio

Massime di principio

  • Il giudice valuta le esigenze cautelari in modo individualizzato: anche un numero minore di capi d'imputazione non esclude una posizione di rilievo nel traffico, se emergono elementi di connessione e abitualità
  • La disponibilità di armi e l'esistenza di una rete di contatti non facilmente interrompibile aumentano la probabilità di reiterazione e giustificano misure più afflittive
  • Il braccialetto elettronico e altre misure alternative possono risultare insufficienti quando il rischio di contatti telefonici o personali permane; tali strumenti richiedono anche un certo grado di affidabilità dell'imputato
  • Un'asserita carenza formale nella motivazione circa l'inidoneità di misure più leggere può essere sanata se, dal complesso della motivazione, emerge chiaramente la prevalenza delle esigenze cautelari legate alla personalità e alla pericolosità dell'indagato
  • Comportamento non collaborativo e precedenti nel casellario giudiziale sono elementi che il giudice può ritenere rilevanti nella valutazione dell'affidabilità e della proporzionalità della misura cautelare

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