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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9953/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per ricettazione di monili e orologi provento di furto e per reati connessi alle patenti e alla guida. I motivi principali sono: (1) violazione dell'art. 431 c.p.p.: la difesa deduce l'utilizzazione a fini probatori di consulenze e verbali disposti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo del dibattimento senza tempestiva opposizione, contestando l'applicabilità della preclusione dell'art. 491 c.p.p. nel procedimento a citazione diretta; (2) violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.: censura della utilizzabilità della testimonianza dell'agente che ha riferito de relato dichiarazioni rese dagli imputati al fermo; (3) violazione dell'art. 157 c.p.: deduzione che il reato contravvenzionale di guida senza patente era stato depenalizzato (estinto) e pertanto la pena doveva essere annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte principale e ha respinto le censure relative all'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo e alla testimonianza dell'agente, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato (mancata tempestiva opposizione ex art. 491 c.p.p.; l'atto non era "contra legem" e la polizia giudiziaria può avvalersi di esperti ex art. 348, comma 4, c.p.p.) e la seconda inammissibile per genericità e comunque non decisiva rispetto alla "prova di resistenza" (il giudizio di colpevolezza si basava su altri elementi: nervosismo, ritrovamento dei monili, biglietto del casello, incongruenze). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo nei confronti di Kristic Django: il reato contravvenzionale di guida senza patente era stato depenalizzato e, non essendo contestata né accertata la recidiva biennale, il fatto non è più reato; la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e la pena eliminata (15 giorni reclusione e 200 euro di multa). Il ricorso di Dukanovic è stato dichiarato inammissibile e questi è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Il ricorso lamentava la utilizzazione di atti/consulenze disposti dal pubblico ministero. La Corte ha ritenuto che l'inserimento nel fascicolo non rende automaticamente inutilizzabili tali atti: occorre la tempestiva opposizione ex art. 491 c.p.p., salvo che l'atto sia acquisito "contra legem".

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine entro il quale le parti devono far valere l'opposizione all'inserimento di atti nel fascicolo del dibattimento; la mancata opposizione determina la utilizzabilità dell'atto a meno che sia acquisito illegittimamente.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare i casi di inutilizzabilità assoluta di atti acquisiti secondo un procedimento "contra legem"; la Corte ha escluso tale carattere nel caso di specie.

  • art. 348, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per atti che richiedono specifiche competenze tecniche; la Corte ha ritenuto che i verbali tecnici inseriti fossero ammissibili perché eseguiti nel rispetto di questa norma.

  • artt. 62 e 63 cod. proc. pen.

    Disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato e le limitazioni alla testimonianza su fatti dichiarati dall'imputato. I ricorrenti contestavano la testimonianza de relato dell'agente; la Corte ha dichiarato il motivo generico e comunque irrilevante rispetto alla prova di resistenza quando le risultanze residue sono sufficienti.

  • art. 157 codice penale

    Norma rilevante per effetto della depenalizzazione: la Corte ha interpretato che la depenalizzazione del fatto contravvenzionale di guida senza patente estingue il reato, salvo che sia contestata o accertata la recidiva nel biennio; in assenza di recidiva il reato è estinto e la pena eliminata.

Massime di principio

  • L'inserimento nel fascicolo dibattimentale di atti disposti dalla pubblica accusa non rende automaticamente tali atti inutilizzabili: la difesa deve eccepire tempestivamente l'inserimento ex art. 491 c.p.p., altrimenti gli atti sono normalmente utilizzabili salvo che siano acquisiti "contra legem" (art. 191 c.p.p.).
  • Gli atti tecnici redatti con il concorso di persone idonee utilizzate dalla polizia giudiziaria sono ammissibili se compiuti secondo le previsioni dell'art. 348, comma 4, c.p.p.
  • Le lamentele sulla utilizzabilità di dichiarazioni de relato devono essere specifiche e dimostrare l'incidenza dell'elemento eliminato sulla "prova di resistenza": motivi generici sono inammissibili.
  • Se una condotta contravvenzionale viene depenalizzata, il reato si estingue salvo che sia stata contestata o accertata la recidiva entro il termine previsto (es. biennio); in assenza di recidiva la pena va rimossa e il capo va annullato senza rinvio.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) a carico del ricorrente.

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