Cassazione Penale, Sentenza n. 9953/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per ricettazione di monili e orologi provento di furto e per reati connessi alle patenti e alla guida. I motivi principali sono: (1) violazione dell'art. 431 c.p.p.: la difesa deduce l'utilizzazione a fini probatori di consulenze e verbali disposti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo del dibattimento senza tempestiva opposizione, contestando l'applicabilità della preclusione dell'art. 491 c.p.p. nel procedimento a citazione diretta; (2) violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.: censura della utilizzabilità della testimonianza dell'agente che ha riferito de relato dichiarazioni rese dagli imputati al fermo; (3) violazione dell'art. 157 c.p.: deduzione che il reato contravvenzionale di guida senza patente era stato depenalizzato (estinto) e pertanto la pena doveva essere annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte principale e ha respinto le censure relative all'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo e alla testimonianza dell'agente, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato (mancata tempestiva opposizione ex art. 491 c.p.p.; l'atto non era "contra legem" e la polizia giudiziaria può avvalersi di esperti ex art. 348, comma 4, c.p.p.) e la seconda inammissibile per genericità e comunque non decisiva rispetto alla "prova di resistenza" (il giudizio di colpevolezza si basava su altri elementi: nervosismo, ritrovamento dei monili, biglietto del casello, incongruenze). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo nei confronti di Kristic Django: il reato contravvenzionale di guida senza patente era stato depenalizzato e, non essendo contestata né accertata la recidiva biennale, il fatto non è più reato; la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e la pena eliminata (15 giorni reclusione e 200 euro di multa). Il ricorso di Dukanovic è stato dichiarato inammissibile e questi è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 431 cod. proc. pen.
Il ricorso lamentava la utilizzazione di atti/consulenze disposti dal pubblico ministero. La Corte ha ritenuto che l'inserimento nel fascicolo non rende automaticamente inutilizzabili tali atti: occorre la tempestiva opposizione ex art. 491 c.p.p., salvo che l'atto sia acquisito "contra legem".
art. 491 cod. proc. pen.
Termine entro il quale le parti devono far valere l'opposizione all'inserimento di atti nel fascicolo del dibattimento; la mancata opposizione determina la utilizzabilità dell'atto a meno che sia acquisito illegittimamente.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare i casi di inutilizzabilità assoluta di atti acquisiti secondo un procedimento "contra legem"; la Corte ha escluso tale carattere nel caso di specie.
art. 348, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per atti che richiedono specifiche competenze tecniche; la Corte ha ritenuto che i verbali tecnici inseriti fossero ammissibili perché eseguiti nel rispetto di questa norma.
artt. 62 e 63 cod. proc. pen.
Disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato e le limitazioni alla testimonianza su fatti dichiarati dall'imputato. I ricorrenti contestavano la testimonianza de relato dell'agente; la Corte ha dichiarato il motivo generico e comunque irrilevante rispetto alla prova di resistenza quando le risultanze residue sono sufficienti.
art. 157 codice penale
Norma rilevante per effetto della depenalizzazione: la Corte ha interpretato che la depenalizzazione del fatto contravvenzionale di guida senza patente estingue il reato, salvo che sia contestata o accertata la recidiva nel biennio; in assenza di recidiva il reato è estinto e la pena eliminata.
Massime di principio
- L'inserimento nel fascicolo dibattimentale di atti disposti dalla pubblica accusa non rende automaticamente tali atti inutilizzabili: la difesa deve eccepire tempestivamente l'inserimento ex art. 491 c.p.p., altrimenti gli atti sono normalmente utilizzabili salvo che siano acquisiti "contra legem" (art. 191 c.p.p.).
- Gli atti tecnici redatti con il concorso di persone idonee utilizzate dalla polizia giudiziaria sono ammissibili se compiuti secondo le previsioni dell'art. 348, comma 4, c.p.p.
- Le lamentele sulla utilizzabilità di dichiarazioni de relato devono essere specifiche e dimostrare l'incidenza dell'elemento eliminato sulla "prova di resistenza": motivi generici sono inammissibili.
- Se una condotta contravvenzionale viene depenalizzata, il reato si estingue salvo che sia stata contestata o accertata la recidiva entro il termine previsto (es. biennio); in assenza di recidiva la pena va rimossa e il capo va annullato senza rinvio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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