Sentenza n. 863/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. È stato inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché al momento della sua proposizione era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa del ricorrente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario è stata ritenuta misura sufficiente a sollecitare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza contro una sentenza di condanna dell’Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre un indennizzo in caso di inadempimento; nel caso concreto la relativa richiesta è stata respinta per l’assenza di particolari motivi per dubitare dell’adempimento e perché la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente funzione acceleratoria.
Massime di principio
- Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza di condanna dell’Amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
- La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, non accompagnata dalla contestazione della spettanza o dell’azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza quando il titolo non sia stato eseguito.
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