Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37745/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Cosenza l'8/4/2025 per fatti relativi al traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/90). Il ricorrente articolava tre motivi: (1) questione procedurale relativa all'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo il 31/12/2021 in quanto, secondo la difesa, il termine ordinario di 18 mesi per le indagini decorrenti dall'iscrizione del 16/03/2020 era spirato senza proroghe, con la conseguenza che le s.i.t. e le informative successive sarebbero inutilizzabili; si sosteneva inoltre che la nuova iscrizione nel procedimento n. 854/2024 sarebbe stata un surrettizio aggiramento del termine già scaduto; (2) insufficienza e generica aspecificità dei gravi indizi di colpevolezza, e errata esclusione della riconduzione dei fatti al "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, atteso che molte dichiarazioni dei compratori descrivevano cessioni di modiche quantità per uso personale; (3) vizio di motivazione e omissione di valutazione delle esigenze cautelari, proporzionalità e degli allegati difensivi (contratti di lavoro, estratti INPS, CUD, ecc.), nonché omissione di considerazione del carattere estinto di un precedente del 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, quando emerga nel corso delle indagini notitiae criminis relative a fatti diversi e commessi in periodi diversi rispetto alla precedente iscrizione, il pubblico ministero debba procedere a nuova iscrizione e che per ciascuna nuova iscrizione decorra autonomamente il termine delle indagini preliminari; pertanto gli atti di indagine acquisiti in relazione ai nuovi fatti (anche se esito di deleghe) risultano utilizzabili. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e aspecifico e pertanto inammissibile: la Cassazione ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ritenuto i gravi indizi fondati su un ampio quadro indiziario (circa 35 acquirenti, intercettazioni, riconoscimenti fotografici, continuità dell'attività dal 2016 al 2024, droga sia "leggera" che "pesante") e che tali elementi escludono automaticamente la riconduzione alla lieve entità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: la motivazione del Tribunale del riesame, integrata con quella del GIP, è stata considerata adeguata a giustificare le esigenze cautelari (reiterazione, ampiezza della rete di cessioni, precedente specifico non formalmente estinto), con conseguente conferma della misura cautelare in carcere; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    La Corte ha esaminato la possibile riconduzione dei fatti al comma 5 (fatto di lieve entità) e ha ritenuto che la reiterazione nel tempo, il numero degli assuntori e la continuità dell'attività consentono di escludere la lieve entità nonostante singole cessioni modiche.

  • codice di procedura penale, artt. 405, 406, 407

    artt. 405, 406 e 407 c.p.p.

    In tema di termini per le indagini preliminari la Corte ha stabilito che una nuova iscrizione per fatti 'diversi' (anche se relativa allo stesso indagato e allo stesso tipo di reato) determina l'avvio autonomo del termine per quelle iscrizioni; gli atti emersi anteriormente e acquisiti nell'ambito di accertamenti su altri fatti possono essere utilizzati.

  • codice di procedura penale, artt. 273, 274 e 275

    artt. 273, 274 e 275 c.p.p.

    Richiamate come parametri per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; la Corte ha controllato la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito rispetto a tali articoli senza entrare nel merito probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 335

    Riguarda il registro delle notizie di reato; la Corte ha richiamato il principio per cui l'iscrizione di nuovi fatti nel registro determina autonomo decorso dei termini di indagine.

  • codice penale, art. 163

    Richiamato con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena (prezzo del precedente): la Corte nota che il precedente invocato dalla difesa non risulta formalmente estinto e potrebbe essere condizionante nel giudizio cautelare e nella eventuale revoca del beneficio.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    art. 606, lett. e) c.p.p.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione deve consistere in assenza di motivazione su punto decisivo o manifesta illogicità; il controllo in sede di legittimità è limitato e non consente una rivalutazione ampia delle prove.

  • codice di procedura penale, art. 611

    Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale norma; la Corte ha considerato le memorie e le conclusioni scritte prodotte dalle parti.

Massime di principio

  • La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti nuovi o per fatti commessi in periodi diversi determina l'avvio autonomo del termine delle indagini preliminari e rende utilizzabili gli atti posti in luce dalla nuova iscrizione anche se derivanti da deleghe precedenti.
  • Gli atti di indagine eseguiti in esito a deleghe di indagine non perdono automaticamente efficacia per il solo fatto di essere stati compiuti in un procedimento originario: se emergono nuovi fatti e si procede a nuova iscrizione, tali atti sono utilizzabili.
  • In sede di Cassazione le doglianze sulla motivazione del giudice del riesame sono valutate nei limiti della verifica della congruenza logico-giuridica e della manifesta illogicità; non è consentito un rinnovato apprezzamento libero delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le censure generiche e aspecifiche (mancanza di indicazione puntuale su quali e perché elementi sarebbero inidonei) sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione di merito.
  • La valutazione della rilevanza e della offensività nelle ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti richiede un giudizio complessivo: reiterazione, numero degli acquirenti, ampiezza temporale e modalità possono escludere la lieve entità anche se le singole cessioni appaiono di piccola entità.
  • Un precedente penale, anche se per il quale fosse stato concesso un beneficio, può influire nella valutazione delle esigenze cautelari se non risulta formalmente estinto; la prosecuzione dell'attività criminosa dopo il beneficio può anche comportarne la revoca.
  • Gli elementi difensivi documentali (rapporti di lavoro, contributi, ecc.) devono essere valutati dal giudice di merito, ma non prevalgono automaticamente quando il quadro indiziario e il profilo di pervicacia sono solidi e ben motivati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.