Sentenza n. 12660/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente relativa al venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza del silenzio inadempimento né l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di appuntamento per il visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’amministrazione in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto connesso a un rapporto di lavoro subordinato. Ha dedotto il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e ha chiesto la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 6 luglio 2026, il venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Il ricorrente lo ha indicato quale termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di appuntamento per il visto per lavoro subordinato; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all’esito della trattazione in camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando il difetto di interesse è sopravvenuto nel corso del giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito la sussistenza del silenzio inadempimento né la fondatezza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è indicizzato
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