Sentenza del 22/06/2022 n. 2969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica via Pec - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC sostenendo che l'allegato era una copia in formato PDF (copia per immagini) priva di firma digitale e senza attestazione di conformità, quindi inesistente la certezza sull'integrità, sull'autenticità e sulla conformità dell'atto notificato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la notifica per PEC sia quando l'allegato sia un documento informatico 'nativo digitale' sia quando sia una copia per immagini in formato PDF di un atto cartaceo; non è prevista la necessità imprescindibile della firma digitale né dell'attestazione di conformità per la validità della notifica via PEC. Sono richiamate le pronunce di Cass. n. 21328/2020 e Cass. n. 30948/2019 a sostegno del principio. Di conseguenza l'impugnazione del ricorrente è stata respinta e la cartella è stata considerata validamente notificata.
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)
Disciplina il documento informatico e le modalità di formazione e conservazione; viene interpretato come compatibile con l'uso di documenti informatici e copie per immagini per finalità di notifica, senza richiedere sempre firma digitale o attestazione di conformità a fini di efficacia della notificazione.
Normativa sulla cartella di pagamento (discipline del recupero crediti tributari e notificazioni)
Le norme che regolano la cartella di pagamento e le notificazioni ammettono la notificazione a mezzo PEC nei termini previsti, e la giurisprudenza valorizza la PEC e gli allegati informatici come mezzi idonei di trasmissione dell'atto.
Cassazione civile, sent. n. 21328/2020
La Corte ha affermato che la notificazione via PEC con allegato informatico è valida anche quando l'allegato non sia sottoscritto digitalmente né corredato da attestazione di conformità, purché la procedura di consegna tramite PEC sia correttamente eseguita.
Cassazione civile, sent. n. 30948/2019
Pronuncia conforme che riconosce efficacia alla notificazione via PEC con allegati in formato elettronico, senza ritenere imprescindibile la firma digitale o l'attestazione di conformità della copia per immagini.
Massime di principio
- La notificazione di atti amministrativi o di riscossione via PEC è valida sia con documento nativo digitale sia con copia per immagini in formato PDF dell'originale cartaceo, senza obbligo automatico di firma digitale o attestazione di conformità.
- Chi contesta la validità della notifica deve provare l'inefficacia della stessa (es. mancata ricezione, irregolarità formali sostanziali), non può limitarsi a invocare l'assenza della firma digitale sulla copia allegata.
- La giurisprudenza tende a valorizzare la posta elettronica certificata e l'allegato informatico come strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, salvo casi concreti di compromissione dell'integrità o della provenienza.
- In dubbio, è prudente per l'amministrazione allegare anche metadati della PEC (ricevute di consegna) o adottare procedimenti di firma digitale/conservazione sostitutiva, e per il destinatario conservare le ricevute PEC per potersi difendere efficacemente.
- La differenza tra 'atto nativo digitale' e 'copia per immagini' non impedisce la validità della notificazione via PEC; ciò che conta è la corretta effettuazione della notificazione e la possibilità, per le parti, di ricostruire tempi e contenuti della comunicazione.
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