Ordinanza n. 10709/2026 - Roma, Sezione 3B
per la correzione di sentenza n. 1224 del 2020, pronunciata da questa Sezione sul ricorso RGN 12829 del 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio serbato su un'istanza di accesso agli atti, limitatamente alla mancata indicazione della distrazione delle spese processuali a favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza n. 1224 del 2020, rilevando che il dispositivo, pur avendo condannato l'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, non aveva disposto la distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario negli atti del giudizio. L'istanza è stata fondata sull'omissione materiale della relativa statuizione nel dispositivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza. Ha ritenuto, sulla base della giurisprudenza richiamata, che l'omessa indicazione della distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario costituisca un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, senza necessità di impugnare la sentenza. Poiché la dichiarazione di antistatarietà risultava dagli atti, il dispositivo è stato corretto inserendo, dopo la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, la formula: "da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario". È stata ordinata alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni previste dal codice del processo amministrativo. Disposto altresì l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento normativo del procedimento di correzione degli errori materiali nel processo amministrativo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a., vada disposta la correzione per errore materiale della sentenza
Impone, in caso di accoglimento dell'istanza, la correzione della sentenza e le relative annotazioni da parte della Segreteria.
art. 287 c.p.c.
procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 c.p.c.
Richiamato, secondo la giurisprudenza citata, quale disciplina del rimedio per le omissioni materiali della sentenza che non richiedono impugnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Utilizzato come base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali a favore del procuratore dichiaratosi antistatario costituisce un'omissione materiale emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, senza necessità di proporre impugnazione, quando la dichiarazione di antistatarietà risulti dagli atti del giudizio.
- Nel giudizio amministrativo, accertata l'esistenza dell'errore materiale, il giudice dispone la correzione della sentenza e ordina alla Segreteria di effettuare le annotazioni prescritte dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
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