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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19352/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sola disposizione di confisca dell'immobile (porzione adibita a studio medico) per erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 348, comma 2, c.p. e 86-ter disp. att. c.p.p., e per vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'esistenza di un rapporto di esclusiva correlazione tra il bene immobile e il reato, necessario per la confisca obbligatoria

La decisione

La Corte ha ammesso il ricorso e lo ha ritenuto fondato limitatamente alla confisca dell'immobile. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della confisca obbligatoria ex art. 348, comma 2, c.p., non è sufficiente la mera constatazione che il reato è stato esercitato nell'immobile: è necessario un nesso strumentale diretto ed esclusivo (pertinenzialità qualificata) tra il bene e l'attività illecita, che dimostri l'idoneità del bene a favorire o rendere possibile la commissione di ulteriori reati. Poiché il Tribunale non ha verificato in motivazione tale rapporto di esclusiva correlazione (tenendo conto della conformazione, destinazione e delle modalità di esercizio dell'attività nello spazio), la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca dell'immobile e ha rinviato il giudizio sul punto al Tribunale di Asti in diversa composizione

Norme richiamate

  • art. 348, comma 2, cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; la Corte interpreta questa norma come imponendo, per la confisca obbligatoria, l'accertamento di un nesso di pertinenzialità qualificata, diretto ed esclusivo tra il bene e l'attività illecita

  • art. 86-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della confisca connessa a specifiche misure; utilizzata nel quadro dell'applicazione della confisca obbligatoria per beni usati per attività comprese tra quelle che richiedono abilitazione statale

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Disciplina generale della confisca facoltativa; la Corte la distingue dalla confisca obbligatoria per chiarire che, mentre la facoltativa richiede un nesso di strumentalità concreto, la obbligatoria richiede un vincolo di pertinenzialità più qualificato

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione; il ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione riguardo alla confisca

  • art. 579, comma 3, art. 593, comma 3 e art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamate in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza non impugnabile in appello e alla possibilità di impugnare separatamente il capo di confisca con gli stessi mezzi previsti per i capi penali

  • art. 595, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che limita l'appellabilità di certe sentenze; la Corte ne chiarisce gli effetti procedurali: la sentenza con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile, rendendo la cassazione il rimedio disponibile

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta, informazione di carattere procedurale

  • art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato in riferimento alla regola che, dopo annullamento con rinvio di una sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, il giudice del rinvio deve essere un altro giudice dello stesso ufficio

Massime di principio

  • Per disporre la confisca obbligatoria di un immobile ex art. 348, comma 2, c.p. non basta dimostrare che il reato è stato svolto nel luogo: è necessario provare un nesso di esclusiva strumentalità o pertinenzialità qualificata tra il bene e l'attività illecita
  • La confisca obbligatoria ha una duplice funzione (prevenzione e punitiva) e richiede un maggiore grado di collegamento tra bene e reato rispetto alla confisca facoltativa
  • Se il giudice di merito non valuta in motivazione la conformazione, la destinazione e l'effettiva indispensabilità del bene per la commissione del reato, la decisione sulla confisca può essere annullata in cassazione e rimessa al giudice di rinvio
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare la mancanza di carattere esclusivo o permanente dell'uso dell'immobile (es. presenza di altre destinazioni d'uso, assenza di adeguamenti strutturali o attrezzature professionali specifiche) e chiedere che il Tribunale motivi in ordine al rapporto di pertinenzialità
  • Sul piano procedurale, quando la sentenza di primo grado applica una pena sostitutiva non impugnabile in appello, il rimedio esperibile è la cassazione; la confisca può essere impugnata separatamente con i medesimi mezzi previsti per i capi penali
  • Dopo annullamento con rinvio di una sentenza inappellabile, il nuovo giudizio deve essere affidato a un diverso giudice appartenente allo stesso ufficio giudiziario

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