Sentenza n. 474/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 52/E.U./2022, prot. n. 20400 del 14 novembre 2022, del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi – notificata al ricorrente il 20.11.2022 – con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edili; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali di accertamento e sopralluogo prot. n. 10758 del 23.9.2016 e n. 12980 del 3.11.2016, di cui si ignora compiutamente il contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa a una tettoia sostitutiva di un preesistente pergolato e a pannelli in plexiglass installati sopra un parapetto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, anzitutto, l'erronea individuazione catastale del manufatto e quindi il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'illogicità e l'erroneità dei presupposti. Ha sostenuto che le opere non richiedessero il permesso di costruire, rientrando nell'edilizia libera o, comunque, nella disciplina della SCIA e delle vetrate panoramiche amovibili, e che non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il mancato previo accertamento della sanabilità delle opere ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001. Le opere erano state accertate nel 2016, mentre l'ordinanza di demolizione era stata adottata nel 2022. Nel corso del giudizio, per le opere costituite da pannelli in plexiglass sopra il parapetto, il ricorrente aveva presentato un'istanza di sanatoria; il relativo diniego comunale e la conseguente sanzione pecuniaria erano stati annullati con precedente sentenza della stessa Sezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la parte del ricorso relativa ai pannelli in plexiglass, poiché l'interesse del ricorrente si era trasferito sul procedimento di sanatoria e il diniego di sanatoria era stato già annullato. Ha precisato che tale procedimento dovrà comunque essere concluso sotto i profili edilizio e paesaggistico. Quanto alla tettoia realizzata in sostituzione del preesistente pergolato, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza di demolizione è stata annullata in parte. Il Collegio ha ritenuto che, per caratteristiche strutturali e funzionali, l'opera non determinasse nuova volumetria né incidesse sui prospetti in modo tale da richiedere il permesso di costruire, richiamando la qualificazione della tettoia aperta come intervento riconducibile alla SCIA. La sostituzione del pergolato, ancorata su tre lati a murature preesistenti, presentava le medesime caratteristiche di assenza di nuova volumetria e di mancata incidenza sui prospetti. In assenza di contestazioni del Comune, il giudice ha valorizzato anche il principio di non contestazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA
Il ricorrente ha invocato la riconducibilità dei pannelli in plexiglass all'edilizia libera; la sentenza non decide autonomamente tale profilo per la sopravvenuta improcedibilità della relativa parte del ricorso.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Il ricorrente ha sostenuto che l'omessa comunicazione relativa a interventi soggetti a SCIA avrebbe potuto comportare soltanto una sanzione pecuniaria; il motivo è stato assorbito per la parte accolta.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il ricorrente ha dedotto il mancato previo accertamento della conformità urbanistica; la questione è stata assorbita per la parte della demolizione annullata.
art. 7 l. 241/1990
È stata dedotta la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ma il giudice non ha deciso specificamente il motivo.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l'avviso della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 149 d.lgs. 42/2004
Il ricorrente ha invocato l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per la natura manutentiva delle opere; il profilo non è stato deciso in modo autonomo nella parte accolta.
Massime di principio
- Una controversia avverso un'ordinanza di demolizione diviene improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nella parte relativa a opere per le quali il privato abbia instaurato un procedimento di sanatoria e il relativo diniego sia stato annullato, poiché l'interesse si trasferisce sulla definizione del procedimento di sanatoria; l'amministrazione deve comunque portare tale procedimento a conclusione nei distinti profili edilizio e paesaggistico.
- Una tettoia aperta, che per caratteristiche strutturali e funzionali non crea nuova volumetria e non incide sui prospetti, non richiede il permesso di costruire e può rientrare nella disciplina della SCIA, anche quando sia realizzata con materiali non precari.
- La sostituzione di un preesistente pergolato con una tettoia ancorata a strutture murarie preesistenti può essere qualificata, in presenza delle medesime caratteristiche di assenza di nuova volumetria e di mancata incidenza sui prospetti, come intervento non soggetto a permesso di costruire.
- Nel processo amministrativo, l'assenza di contestazioni specifiche dell'amministrazione sui fatti dedotti dal ricorrente può essere valorizzata dal giudice in applicazione del principio di non contestazione.
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