Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del procedimento di cassazione è stato prodotto il certificato di morte dell'imputato (decesso 20/01/2023). Ai sensi dell'art. 150 cod. pen. la Corte ha rilevato l'intervenuta morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per la morte dell'imputato. Decisione resa a Roma il 14 marzo 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna emessa dal Tribunale di Padova (reato commesso il 15/03/2018) deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine: 1) all'affermazione della responsabilità penale; 2) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; 3) alla mancata considerazione dell'atto di quietanza rilasciato dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, codice penale
Riferimento alla disciplina sulla concorso di reati o circostanze aggravanti/reati connessi applicata nella motivazione della condanna; nel contesto la norma è citata come parte della base normativa della condanna confermata.
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norme del codice della strada richiamate quale fattispecie sanzionatoria contestata (reato commesso in Padova il 15/03/2018). La Corte d'Appello aveva confermato la condanna sulla base di tali disposizioni.
art. 131-bis codice penale
Norma che disciplina le cause di non punibilità (es. estinzione del reato per effetto di determinate misure o circostanze equivalenti). Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di tale causa, ma la Corte di merito non l'aveva riconosciuta; la questione è rimasta tuttavia priva di rilievo a seguito della morte dell'imputato.
art. 150 codice penale
Richiamata dalla Corte come norma che determina l'estinzione del reato per morte dell'imputato e la conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In pratica ha determinato l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento del provvedimento di condanna.
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il processo determina, in linea di principio, l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza penale per sopravvenuta causa di estinzione; il giudice deve verificare d'ufficio l'intervenuta morte e applicare la norma che dispone l'estinzione.
- Se il procedimento viene estinto per morte dell'imputato, le questioni sostanziali sollevate con il ricorso (vizi di motivazione, richieste di riconoscimento di cause di non punibilità, valutazioni probatorie) perdono efficacia pratica nei confronti del processo penale, benché possano conservare rilievo in sedi civili o in altre procedure accessorie.
- La produzione tempestiva del certificato di morte è fondamentale per attivare l'estinzione del procedimento; le difese devono trasmettere la documentazione ufficiale per consentire al giudice di dichiarare l'estinzione.
- L'annullamento senza rinvio comporta che non si procede ad un nuovo esame del merito: la sentenza penale viene eliminata per effetto dell'estinzione del reato, senza che il merito della condanna venga nuovamente valutato.
- Le eventuali pretese risarcitorie della parte civile non sono automaticamente estinte con la morte dell'imputato; tali questioni possono permanere in sede civile o essere esperite nei confronti degli eredi secondo le regole civili applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →