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Ordinanza

Ordinanza n. 782/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - degli atti della procedura di Affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2, 3, 4 – CUP C89I26000520005 – CIG Lotto 1 - BB4D8109CD; CIG Lotto 2 - BB4D811AA0; CIG Lotto 3 - BB4D812B73; CIG Lotto 4 - BB4D813C46, in particolare: - determinazione dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026 – decisione a contrarre; - bando di gara OJ S 86/2026 05/05/2026; - disciplinare di gara; - Allegato 7 – Condizioni Minime di Qualità e Penali; - Allegato 12 – Linee Guida PEF e Matrice dei Rischi; - Allegato 13 – Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione con i relativi allegati; - Allegato 18 – Offerta economica; - schema di contratto di servizio; - Allegato E – Criteri di valutazione dei passeggeri paganti; - Allegato G – Sistema di Monitoraggio e Piano di Accesso al Dato; - relazione di affidamento; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202602201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, relativi ai lotti 1, 2, 3 e 4, inclusi decisione a contrarre, bando, disciplinare, criteri di valutazione, condizioni minime di qualità, PEF, matrice dei rischi e schema di contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di affidamento dei servizi di TPL, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, alcune clausole del bando ritenute immediatamente escludenti, i requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare, deducendone l'irragionevolezza, sproporzione e natura discriminatoria, nonché le clausole relative alla formulazione dell'offerta economica, sostenendo che esse avrebbero reso estremamente difficile o sostanzialmente impossibile presentare un'offerta ammissibile e remunerativa. La domanda cautelare è stata fondata anche sull'estrema gravità e urgenza e sul periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In questa fase di sommaria delibazione, ha ritenuto che le censure non presentassero un'evidente fondatezza idonea a giustificare la sospensione. Le clausole contestate come immediatamente escludenti non sono apparse, in astratto, direttamente impeditive della partecipazione alla gara. I requisiti di partecipazione non sono stati ritenuti, allo stato, irragionevoli, sproporzionati o discriminatori rispetto all'oggetto e all'importanza dell'affidamento, alla strutturazione del servizio scelta dall'Agenzia e all'assetto di gara definito dalla stazione appaltante, tenendo conto dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali in materia. Quanto all'offerta economica, la ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici per dimostrare, al di là della normale alea contrattuale, una difficoltà estrema o l'impossibilità sostanziale di formulare un'offerta remunerativa. È stato inoltre escluso il periculum in mora, considerato che il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 30 settembre 2026 e che l'Agenzia aveva dichiarato l'intenzione di prorogarlo di ulteriori trenta giorni. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse alla prosecuzione della gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la trattazione del merito sarà fissata nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per assenza di evidente fondatezza delle censure e di periculum in mora.

  • art. 57 c.p.a.

    Posto a fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito nei termini propri del rito appalti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara richiede una delibazione favorevole sia sul fumus boni iuris sia sul periculum in mora; l'assenza di una evidente fondatezza delle censure, unitamente all'assenza del pericolo concreto e attuale, giustifica il rigetto dell'istanza.
  • Le clausole di gara sono immediatamente impugnabili come escludenti soltanto quando risultino, in astratto, direttamente impeditive della partecipazione o della presentazione di un'offerta ammissibile; non è sufficiente la mera contestazione della loro onerosità o difficoltà applicativa.
  • I requisiti di partecipazione possono essere valutati, in sede cautelare, in rapporto all'oggetto, all'importanza e alla strutturazione del servizio affidato; il sindacato giurisdizionale sulle scelte della stazione appaltante incontra i limiti propri della discrezionalità amministrativa e non conduce alla sostituzione del giudice nelle scelte di assetto della gara in assenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o discriminazione.
  • La contestazione delle clausole economiche della gara non dimostra di per sé l'impossibilità di presentare un'offerta remunerativa: occorrono elementi concreti e specifici, ulteriori rispetto alla normale alea contrattuale, idonei a provare una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulazione dell'offerta.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura di gara, l'interesse alla prosecuzione della procedura può prevalere quando il termine per la presentazione delle offerte non sia imminente o risulti ulteriormente prorogabile, mancando così un pericolo concreto di definitiva compromissione della posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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