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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36073/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p., commessi il 23/03/2022. I ricorrenti deducevano: nullità della motivazione per inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p. (assenza di motivazione autonoma sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari); osservazioni sul merito relative all'occasionalità dell'azione furtiva, alla labile forzatura della porta e all'insufficienza degli indizi contro Bely (presenza esterna e messaggi senza riscontro); violazione del diritto di difesa per non aver ammesso la richiesta di comparire personalmente in udienza di riesame; contestazione della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 2 c.p.; vizio di motivazione circa il coinvolgimento di Bely.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi e quarto motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la motivazione del GIP e del Tribunale ha richiamato e valutato criticamente il verbale di arresto e le risultanze probatorie (flagranza/autoevidenza dei fatti), e ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico sia di Ansiani sia di Bely (auto a noleggio, Bely rimasto in attesa sotto il palazzo mentre gli altri entravano, uscita con oggetti risultati essere gioielli rubati, tutti insieme verso l'auto). Il secondo motivo è manifestamente infondato: la richiesta di comparire personalmente doveva essere formulata contestualmente all'istanza di riesame (richiamo alla Sez. U. n. 11803/2020) e non poteva essere presentata successivamente. Il terzo motivo (contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2) è inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare applicata. Sono state ordinate le spese processuali, la condanna al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e la trasmissione degli atti per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.). Sentenza del 12 luglio 2022.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di riesame avverso misure cautelari; utilizzata quale titolo del procedimento che ha confermato l'ordinanza impugnata.

  • art. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione autonoma del provvedimento cautelare: la Corte ritiene che la normativa sia stata rispettata quando il giudice richiama e valuta criticamente il verbale di arresto e le risultanze dell'udienza di convalida, specialmente in caso di flagranza.

  • art. 110, art. 624 e art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Fondamento delle contestazioni penali (concorso nei reati di furto con le aggravanti contestate); la sussistenza della fattispecie e delle aggravanti è stata ritenuta sufficiente a giustificare la misura cautelare.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    Richiamata dai ricorrenti ma ritenuta non pertinente: la disciplina non si applica al procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p.

  • Sez. U. n. 11803 del 27/02/2020 (Rannondo)

    nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame

    Principio vincolante secondo cui la richiesta di comparizione personale deve essere formulata contestualmente all'istanza di riesame; richieste successive non sono ammissibili.

  • Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021 (Marangi)

    "in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, nel caso di arresto in flagranza, il criterio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali di arresto e di perquisizione e le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa"

    Conferma che, in caso di flagranza, la motivazione può essere sintetica purché il giudice richiami e valuti criticamente le fonti probatorie; applicata nel caso concreto.

  • Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020 (Piccirillo) e Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014 (Inzerra)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate non ha interesse quando la controversia riguarda aggravanti che non incidono sulla legittimità della misura cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione degli atti alla cancelleria per gli obblighi di legge).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata con riferimento alla valutazione della responsabilità (assenza di colpa) nella determinazione della condanna pecuniaria per ricorsi inammissibili; qui la Corte non ha ravvisato assenza di colpa.

Massime di principio

  • Nei casi di arresto in flagranza il giudice può valersi in modo pregnante dei verbali di arresto e delle risultanze di convalida; la motivazione del provvedimento cautelare può essere anche sintetica se i fatti sono autoevidenti.
  • Per ottenere di comparire personalmente all'udienza di riesame, la richiesta deve essere formulata insieme all'istanza di riesame; domande presentate successivamente sono generalmente inammissibili.
  • La censura relativa alla configurabilità di un'aggravante non sempre è ammissibile in sede di ricorso contro provvedimenti de libertate: mancando un concreto effetto sulla misura cautelare, il ricorso può essere dichiarato privo di interesse.
  • La combinazione di elementi indiziari (arrivo con auto a noleggio, divisione dei ruoli, presenza di uno che attende all'esterno, uscita con beni poi riconosciuti come provento del reato e direzione comune verso il mezzo) può giustificare la qualificazione di gravi indizi di concorso nel reato.
  • Per contestare la mancanza di motivazione autonoma occorre dimostrare che il giudice non abbia effettivamente valutato criticamente le prove richiamate; mere critiche generiche alla motivazione non sono sufficienti.

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