Cassazione Penale, Ordinanza n. 33350/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di tre precedenti sentenze di cognizione. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ha denunciato erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe accertato gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura in realtà si risolvesse in una contestazione della valutazione già compiuta dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva invece esaminato gli elementi desumibili dalle sentenze pregresse con motivazione adeguata, logicamente coerente e rispettosa delle risultanze. Il giudice di merito aveva inoltre sottolineato l'assenza di elementi specifici e significativi idonei a provare l'originario programma criminoso, rilevando che la reiterazione di condotte delittuose per un arco di otto anni, molte delle quali non prevedibili al momento del primo fatto e diverse occasionate da circostanze contingenti e casuali, deponeva piuttosto per un'ipotesi di abitualità che di continuazione. La decisione richiama i principi giurisprudenziali secondo cui l'unicità del disegno criminoso deve essere dimostrata e non può essere desunta dalla sola omogeneità delle violazioni o dalla loro successione temporale, né dal mero dubbio sull'esistenza del programma unitario.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso; non basta la mera omogeneità dei reati o la loro collocazione in un arco temporale comune.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo dedotto come vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e priva di fratture logiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
L'unicità del disegno criminoso non può essere presunta ma deve emergere da indici concreti idonei a dimostrare la preventiva progettazione dei reati.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in punto di pena e non può essere fondato sul semplice favor rei o sul dubbio circa l'esistenza del programma unitario.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario accertare in modo positivo l'originario e unitario disegno criminoso, mediante elementi specifici e convergenti, non essendo sufficiente la mera identità o omogeneità dei reati.
- La ripetizione di condotte illecite in un lungo arco temporale, specie se frutto di occasioni contingenti o casuali, può deporre per l'abitualità della condotta e non per la continuazione.
- In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già apprezzato con motivazione logica e completa.
- Il dubbio sull'esistenza dell'unico disegno criminoso non consente di riconoscere la continuazione, poiché tale istituto incide sulla stabilità del giudicato quanto alla pena e richiede una dimostrazione positiva della sua sussistenza.
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