Ordinanza n. 1413/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto, espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 23 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0104660 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Mincica Federica nata il 27/08/1991 a Messina (ME) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Master en Atención a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria” - SPAGNA in data 26/12/2023, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 21181 del 24/05/2024, è rigettata”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento di un attestato formativo spagnolo denominato “Master en Atención a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, ritenendolo non valido in Italia ai fini dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, in termini sommari, che l’amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all’iter formativo svolto all’estero, compreso il piano analitico del corso, né l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore. Il giudice ha inoltre considerato che le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo risultano già affrontate dall’Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Le eventuali divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, alla luce del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. È stato infine dedotto un pregiudizio grave e attuale, poiché il diniego rischia di compromettere la prosecuzione del rapporto di impiego in corso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, a un primo e sommario esame, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora previsti dall’art. 55 c.p.a. Il fumus deriva dalla possibile insufficienza dell’istruttoria e della motivazione amministrativa: non risulta adeguatamente considerata la documentazione completa del percorso formativo estero e l’esperienza professionale dell’interessata; inoltre, la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa e deve considerare la possibilità di misure compensative, evitando un pregiudizio ingiustificato al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali. Il periculum è stato ravvisato nel rischio che il diniego comprometta la prosecuzione del rapporto di lavoro in corso. La domanda cautelare è stata quindi accolta; il decreto cautelare già adottato è stato confermato e il provvedimento di rigetto è stato sospeso fino alla cessazione del contratto di lavoro per l’anno in corso. Il TAR ha disposto che l’udienza di merito sia fissata con separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente, e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare è concessa quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, emergono ragioni di fumus boni iuris e un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell’atto.
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
È richiamato quale fondamento procedimentale del preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all’iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra la formazione conseguita all’estero e quella richiesta dall’ordinamento nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica sulle differenze rilevanti e sulle ragioni per cui esse non possano essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- Nella valutazione del riconoscimento dei titoli professionali esteri, l’amministrazione deve interpretare ed esercitare il potere in coerenza con il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e con gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
- In sede cautelare, il rischio concreto di interruzione o mancata prosecuzione di un rapporto di lavoro in corso può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento del titolo professionale.
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