Cassazione Penale, Sentenza n. 43847/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione incentrata su presunta errata applicazione della legge penale nel criterio di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria; il difensore deduceva che il giudice di appello avrebbe dovuto rivedere il criterio di conversione alla luce dell'art. 459 comma 1-bis c.p.p. e della sentenza della Corte Costituzionale n.28/2022
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, nonostante la Corte Costituzionale abbia rivisto il criterio di ragguaglio della pena detentiva alla sanzione sostitutiva, la sanzione pecuniaria inflitta in appello rientra comunque nella forbice edittale prevista dalla legge; il fatto che la somma sia superiore al minimo edittale e priva di adeguata motivazione è un vizio di determinazione della pena non dedotto nel motivo proposto (che contestava solo l'applicazione della norma). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente come base della censura (sintesi del motivo ex art. 173 disp. att.); la Corte non ha ritenuto sussistente un'erronea applicazione della legge penale ai sensi della censura proposta
art. 459 comma 1-bis cod.proc.pen.
Norma citata dal ricorrente come parametro per la revisione del criterio di conversione; la Corte ha osservato che, pur essendo intervenuta la pronuncia costituzionale che ha inciso sul criterio, la sanzione comminata rimane entro la forbice edittale
Corte Costituzionale, sentenza n.28/2022
Corte Costituzionale n.28 del 1 febbraio 2022
La pronuncia ha modificato il parametro di ragguaglio per la conversione (riducendo l'irragionevolezza delle misure); la Corte di Cassazione ne tiene conto ma rileva che la pena sostitutiva applicata resta comunque lecita essendo compresa nella forbice edittale
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso manifestamente infondato
art. 616 cod.proc.pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la sanzione sostitutiva (pecuniaria) ricade entro la forbice edittale prevista dalla legge, non si può automaticamente ritenere illegale la conversione per il solo fatto che la somma sia sopra il minimo: l'illegittimità nasce quando la pena è fuori dei limiti di legge
- Se si contesta una scelta del giudice relativa alla determinazione della somma (eccessiva rispetto al minimo), il gravame deve essere formulato specificamente come vizio di motivazione o di determinazione della pena; altrimenti la Corte può ritenere la censura inammissibile se è articolata solo come presunta errata applicazione normativa
- La pronuncia della Corte Costituzionale che modifica i criteri di ragguaglio influenza i giudizi successivi, ma non invalida automaticamente decisioni che rimangono nel perimetro della discrezionalità giudiziale e nei limiti edittali
- In sede di cassazione è importante qualificare correttamente il mezzo di impugnazione (errore di diritto vs. vizio di motivazione): questi profili sono distinti e richiedono deduzioni puntuali
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a versamenti alla Cassa delle ammende; va valutata la gravità colposa del ricorso per l'entità della sanzione pecuniaria
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