Sentenza n. 985/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di pistola per uso personale, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato le denunce e la documentazione prodotta in sede procedimentale, né avrebbe fornito una replica specifica alle controdeduzioni formulate dopo il preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 42 T.U.L.P.S., sostenendo di avere dimostrato un pericolo concreto, attuale e personale per la propria incolumità e per quella dei familiari, anche in ragione dell’attività professionale svolta in più ambulatori, degli spostamenti serali con strumentazione medica di valore, della collocazione isolata dell’abitazione e di plurimi episodi criminosi denunciati. Il ricorrente ha richiamato, tra gli altri, un procedimento penale nel quale risultava persona offesa per tentata rapina. Ha infine contestato l’inadeguatezza e la contraddittorietà della misura di vigilanza generica radiocollegata, disposta per tre mesi presso l’abitazione e l’ambulatorio, poiché non idonea a proteggerlo durante gli spostamenti e presso le diverse sedi professionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. I motivi sono stati esaminati congiuntamente, in quanto riconducibili alla comune censura di difetto istruttorio e carenza motivazionale. Dagli atti risultava che, tra dicembre 2024 e marzo 2025, il ricorrente era stato persona offesa in plurimi episodi denunciati, tra cui tentata rapina, tentato furto aggravato, inseguimento, minaccia e violenza privata, oltre a un appostamento sospetto; alcuni fatti si erano verificati lontano sia dall’abitazione sia dal luogo di lavoro. La misura di vigilanza radiocollegata presso l’abitazione e l’ambulatorio non appariva quindi ragionevolmente idonea a fronteggiare i rischi dedotti, anche considerando le plurime sedi professionali. Il giudice ha ritenuto che tali fatti, sopravvenuti rispetto alla scadenza della precedente licenza, imponessero un più intenso onere motivazionale, soprattutto alla luce delle dettagliate controdeduzioni e della documentazione prodotta. Sebbene il rilascio del porto d’armi rientri in un’ampia discrezionalità amministrativa, il diniego doveva confrontarsi adeguatamente con i fatti rilevanti e spiegare le ragioni dell’eventuale valutazione contraria. La mera riproduzione o il generico richiamo delle note informative degli organi di polizia, peraltro concordi nel confermare sul piano fattuale quanto rappresentato dal ricorrente, non è stato ritenuto sufficiente. L’annullamento non comporta il riconoscimento automatico della licenza, ma impone una nuova valutazione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate; il Ministero dell’Interno è stato condannato al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 T.U.L.P.S. n. 773/1931
Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale presuppone la dimostrazione di uno specifico e attuale bisogno collegato a un concreto e individuale pericolo; l’esercizio del potere è ampiamente discrezionale, ma il diniego deve essere adeguatamente istruito e motivato in rapporto ai fatti dedotti dall’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente all’interessato di presentare osservazioni e documenti, dei quali l’amministrazione deve tenere conto fornendo una motivazione effettiva e specifica nel provvedimento finale.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi per difesa personale, l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione specificamente riferita alle circostanze concrete, attuali e individuali rappresentate dall’istante.
- La presenza di plurimi episodi criminosi denunciati dall’istante, verificatisi in un arco temporale recente e in luoghi diversi dall’abitazione o dalla sede professionale, impone all’amministrazione di valutarne puntualmente la rilevanza ai fini del dimostrato bisogno di autodifesa.
- Quando l’interessato abbia presentato dettagliate osservazioni e documenti in risposta al preavviso di rigetto, il provvedimento finale non può limitarsi a richiamare genericamente le risultanze istruttorie, ma deve confrontarsi con le deduzioni e gli elementi di segno contrario forniti dal privato.
- La motivazione del diniego di una licenza di porto d’armi è insufficiente se gli atti istruttori richiamati confermano sul piano fattuale gli episodi dedotti dall’istante, senza spiegare perché tali fatti non integrino comunque un concreto pericolo personale.
- L’adeguatezza di una misura alternativa di vigilanza deve essere valutata in relazione alla concreta estensione del rischio: una vigilanza limitata all’abitazione e a un singolo ambulatorio può risultare non idonea quando il pericolo si manifesta anche durante gli spostamenti e presso più sedi professionali.
- L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria o motivazione non attribuisce automaticamente il bene della vita richiesto, ma impone all’amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dei rilievi conformativi contenuti nella sentenza.
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